Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2012

Corte cost., sent. 31 maggio 2012, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2012
Data di deposito
31 maggio 2012
Data di decisione
21 maggio 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 216, ultimo comma, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 36344

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 Cost., dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni. Invero i rimettenti, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.) - unitamente ad ulteriori censure - con riferimento alla predeterminazione nella misura fissa di dieci anni della pena accessoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 del r.d. n. 267 del 1942, chiedono alla Corte di aggiungere le parole "fino a" alla disposizione citata, al fine di rendere applicabile l'art. 37 cod. pen. (secondo il quale "Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato"); in tal modo, tuttavia, si richiede una addizione normativa che - essendo solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili - non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate - in riferimento agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione - dalla Corte d'appello di Trieste e - in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione - dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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