Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2012
Corte cost., sent. 31 maggio 2012, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2012
- Data di deposito
- 31 maggio 2012
- Data di decisione
- 21 maggio 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 216, ultimo comma, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 36344
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 Cost., dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni. Invero i rimettenti, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.) - unitamente ad ulteriori censure - con riferimento alla predeterminazione nella misura fissa di dieci anni della pena accessoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 del r.d. n. 267 del 1942, chiedono alla Corte di aggiungere le parole "fino a" alla disposizione citata, al fine di rendere applicabile l'art. 37 cod. pen. (secondo il quale "Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato"); in tal modo, tuttavia, si richiede una addizione normativa che - essendo solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili - non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate - in riferimento agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione - dalla Corte d'appello di Trieste e - in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione - dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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