Corte costituzionale

Sentenza n. 117/2012

Corte cost., sent. 10 maggio 2012, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/2012
Data di deposito
10 maggio 2012
Data di decisione
7 maggio 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 36314

Poiché il giudizio principale ha ad oggetto una domanda diretta ad ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in corso davanti al TAR per la Sicilia, la questione di legittimità costituzionale è rilevante esclusivamente nella parte concernente l'applicabilità della norma censurata ai giudizi ex lege n. 89 del 2001 relativi a processi celebrati davanti al giudice amministrativo.

Massima n. 36315

Poiché le sezioni unite civili della Cassazione, investite della questione dell'interpretazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 89 del 2001, hanno ritenuto che il criterio di collegamento stabilito da questa disposizione concerne anche giudizi relativi a processi celebrati davanti al giudice amministrativo, siffatta interpretazione costituisce regola di diritto vivente, in quanto enunciata dalle sezioni unite nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (sentenza n. 338 del 2011) e, in seguito, costantemente ribadita dalla stessa Corte: la premessa interpretativa dalla quale muove il rimettente è, dunque, corretta e, costituendo la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento una facoltà del medesimo (sentenza n. 91 del 2004), la questione di legittimità costituzionale è ammissibile. Essa non mira, infatti, ad ottenere un avallo dell'interpretazione ritenuta preferibile dal giudice a quo, ma consiste nella denuncia del contrasto della stessa con gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.

Massima n. 36316

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, l. n. 89 del 2001 in quanto le deduzioni del rimettente, secondo le quali la norma provocherebbe «un abnorme allungamento dei tempi di definizione del processo», sono manifestamente incongrue ed inconferenti rispetto alla censura diretta a denunciare la violazione dell'art. 25, primo comma, e 111 Cost. perché si risolvono nella denuncia di asseriti ed eventuali inconvenienti di mero fatto, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità. Anche le censure riferite all'art. 3 Cost. non sono fondate in quanto il giudice che ha celebrato il processo presupposto non è parte del giudizio civile di equa riparazione e, quindi, è chiara la diversità e non comparabilità di detta situazione con quella costituita sia dal giudizio penale, sia dal giudizio civile avente diverso oggetto, del quale sia, invece, parte il giudice amministrativo. Infine, anche la censura proposta in relazione all'art. 24 Cost. non è fondata perché siffatto parametro è vulnerato solo quando le norme processuali pongano condizioni di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione ovvero prevedano deroghe non ragionevoli della regolamentazione della competenza per territorio: nella specie, la disciplina in esame non integra un impedimento di tale natura, e ciò alla luce sia della non irragionevolezza delle motivazioni costituenti la ratio della regola divenuta diritto vivente e delle esigenze che essa mira a garantire sia dei caratteri di semplicità e rapidità che improntano il giudizio di equa riparazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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