Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/2012

Corte cost., ord. 18 aprile 2012, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
94/2012
Data di deposito
18 aprile 2012
Data di decisione
4 aprile 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:94

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36259

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 186, comma 2, in "combinato disposto" con l'art. 47 cod. strada, laddove prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo di veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a motore, o comunque non prevede sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione. Le censure di violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - incentrate sulla sottoposizione al medesimo trattamento sanzionatorio di situazioni non assimilabili - sono prospettate in antitesi con la premessa interpretativa ritenuta preferibile dal rimettente, secondo la quale la norma impugnata sarebbe da interpretare in modo tale da escludere dalla sfera applicativa del reato di guida in stato di ebbrezza la condotta di un conducente di un velocipede. Quanto alla lamentata violazione del principio di sufficiente determinatezza della legge penale, il rimettente muove da una premessa parimenti contraddittoria, facendo leva su alcuni canoni interpretativi, di carattere letterale o sistematico, che lo conducono ad accogliere una interpretazione "restrittiva" della norma incriminatrice, tale da escludere la riconducibilità ad essa della condotta di un conducente di un velocipede. Infine, le censure relative agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. sono formulate in modo generico e apodittico. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v. la citata ordinanza n. 127 del 2009. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo generico o apodittico v. la citata ordinanza n. 126 del 2011. - Per l'orientamento secondo cui al fine di "verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce", v., ex plurimis , la citata sentenza n. 282 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 2, in «combinato disposto» con l'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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