Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/2012

Corte cost., ord. 21 marzo 2012, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
65/2012
Data di deposito
21 marzo 2012
Data di decisione
7 marzo 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:65

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36166

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, degli articoli 10- bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d ), della citata legge n. 94 del 2009. L'ordinanza di rimessione presenta evidenti carenze, tali da precludere l'esame del merito della questione, atteso che il giudice a quo omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta e di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lentini con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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