Corte costituzionale
Ordinanza n. 46/2012
Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 46/2012
- Data di deposito
- 7 marzo 2012
- Data di decisione
- 20 febbraio 2012
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:46
Parametri
Massime
Massima n. 36126
Deve essere dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal magistrato di sorveglianza nei confronti del ministro della Giustizia, che ha adottato un provvedimento con il quale dispone di non dare esecuzione ad una ordinanza del predetto organo giurisdizionale. In particolare, è stata accertata la sussistenza del requisito soggettivo (il ricorrente appare legittimato in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene e lo è anche il Ministro della giustizia, in forza delle attribuzioni costituzionali in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, tra i quali sono compresi i servizi pertinenti all'esecuzione delle misure e delle pene detentive), e di quello oggettivo (dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte dell'impugnato provvedimento del Ministro della giustizia), per l'instaurazione del ricorso. - Sul profilo soggettivo relativo al ricorrente, vedi sent. n. 383 del 1993 e n. 190 del 2010. Per la legittimazione passiva, vedi sentenza n. 383 del 1993 e n. 379 del 1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti del Ministro della giustizia;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Magistrato di sorveglianza di Roma;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Ministro della giustizia entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze