Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2012

Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/2012
Data di deposito
7 marzo 2012
Data di decisione
20 febbraio 2012
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:46

Parametri

Massime

Massima n. 36126

Deve essere dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal magistrato di sorveglianza nei confronti del ministro della Giustizia, che ha adottato un provvedimento con il quale dispone di non dare esecuzione ad una ordinanza del predetto organo giurisdizionale. In particolare, è stata accertata la sussistenza del requisito soggettivo (il ricorrente appare legittimato in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene e lo è anche il Ministro della giustizia, in forza delle attribuzioni costituzionali in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, tra i quali sono compresi i servizi pertinenti all'esecuzione delle misure e delle pene detentive), e di quello oggettivo (dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte dell'impugnato provvedimento del Ministro della giustizia), per l'instaurazione del ricorso. - Sul profilo soggettivo relativo al ricorrente, vedi sent. n. 383 del 1993 e n. 190 del 2010. Per la legittimazione passiva, vedi sentenza n. 383 del 1993 e n. 379 del 1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti del Ministro della giustizia;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Magistrato di sorveglianza di Roma;

b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Ministro della giustizia entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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