Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/2012
Corte cost., ord. 23 febbraio 2012, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/2012
- Data di deposito
- 23 febbraio 2012
- Data di decisione
- 15 febbraio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:37
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36113
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, in quanto, a seguito della sentenza n. 281 del 2011, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata «nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo "per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede", anziché per il prezzo base del terzo incanto», le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate dal Giudice dell'esecuzione, sono divenute prive di oggetto; sicché essendo stata la norma censurata espunta dall'ordinamento con efficacia ex tunc, il Giudice a quo non deve neppure valutare la perdurante rilevanza delle questioni sollevate, valutazione questa che, sola, potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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