Corte costituzionale
Ordinanza n. 276/2012
Corte cost., ord. 6 dicembre 2012, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 276/2012
- Data di deposito
- 6 dicembre 2012
- Data di decisione
- 3 dicembre 2012
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:276
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36782
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 24 Cost., dell'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, censurato nella parte in cui esclude le cause di opposizione ex lege 681/1989 dal novero di quelle che non determinano la decadenza ovvero l'incompatibilità al pari di quelle tributarie. Premesso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare l'art. 51 Cost. stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e che restrizioni del diritto di elettorato passivo sono ammissibili in presenza di situazioni particolari e per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale che presuppone un bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e tutela delle cariche pubbliche, la natura speciale della giurisdizione tributaria, imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, implica una ontologica diversità rispetto al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il quale ha natura di giudizio civile a cognizione ordinaria, e non può pertanto essere assunta quale idoneo tertium comparationis per operare il riscontro della lamentata violazione del principio di uguaglianza. Inoltre, non sussiste la violazione dell'art. 24 Cost. atteso che la stessa previsione della causa di incompatibilità per lite pendente rappresenta il risultato di un bilanciamento di valori aventi uguale rilievo costituzionale, tenuto altresì conto del fatto che l'amministratore locale ha la facoltà di eliminarla mediante una scelta personale. - Sul diritto di elettorato passivo, v. le citate sentenze n. 25 del 2008 e n. 288 del 2007. - Sulla discrezionalità del legislatore nell'attuare l'art. 51 Cost. stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, v., citate, le sentenze n. 240 del 2008 e n. 160 del 1997. - In relazione all'imprescindibile collegamento della giurisdizione tributaria con la "materia tributaria" v. le citate sentenze n. 39 del 2010, nn. 130 e 64 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza indicata il epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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