Corte costituzionale
Ordinanza n. 261/2012
Corte cost., ord. 22 novembre 2012, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 261/2012
- Data di deposito
- 22 novembre 2012
- Data di decisione
- 19 novembre 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, quater, decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009
Parametri
- art. 4, comma 1, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 36733
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di modificare la scelta già effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie permanenti per l'insegnamento secondario, in quanto l'ordinanza di rimessione è affetta da gravi difetti di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione. - Sull'inammissibilità derivante da ordinanza di rimessione che presenti carenze relative alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, vedi ordinanze n. 267 e n. 252 del 2011. - Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, vedi ordinanze n. 180 e n. 31 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, sollevata, in riferimento agli articoli 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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