Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/2012

Corte cost., ord. 9 novembre 2012, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
249/2012
Data di deposito
9 novembre 2012
Data di decisione
5 novembre 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 36708

Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative), sollevata, in riferimento agli articoli 9, 117, 118 e 42 della Costituzione, dal Commissario per il riordino degli usi civici nella Regione Abruzzo. Al di là di qualsiasi rilievo sulla sorprendente lontananza nel tempo dell'asserito atto di sclassificazione dei terreni - si cita, infatti, una deliberazione adottata dal Consiglio regionale nel 1994, mentre la causa risulta trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2011 - l'ordinanza di rimessione non fornisce esaurienti delucidazioni sulle circostanze di causa e, in particolare, sul nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e l'oggetto del procedimento in questione, nulla avendo puntualizzato in ordine alla necessità, per l'organo decidente, di fare applicazione della disposizione denunciata o alla non disapplicabilità dei provvedimenti attuativi in ipotesi considerati illegittimi; nonché sul tipo di attività processuale svolta all'esito dell'asserito atto di classificazione. In particolare, l'ordinanza di rimessione non fornisce elementi atti ad asseverare la circostanza che la sclassificazione di quei terreni sia stata effettivamente disposta, atteso che la richiamata deliberazione del Consiglio regionale, per come identificata («n. 104/19 del 12.07.1994»), si limita, a quanto risulta, ad approvare una circolare per la disciplina generale del "procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche" in esecuzione della normativa denunciata. Pertanto, la totale carenza di elementi essenziali ai fini del necessario scrutinio sulla rilevanza del quesito di legittimità costituzionale concretamente proposto, oltre che l'ossequio al principio della autosufficienza dell'atto di rimessione, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis , ordinanze n. 127, n. 84 e n. 38 del 2012), impongono di dichiarare manifestamente inammissibile la sollevata questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative), sollevata, in riferimento agli articoli 9, 117, 118 e 42 della Costituzione, dal Commissario per il riordino degli usi civici nella Regione Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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