Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/2012

Corte cost., ord. 26 ottobre 2012, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
240/2012
Data di deposito
26 ottobre 2012
Data di decisione
22 ottobre 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:240

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36667

Vanno rinviati gli atti al giudice rimettente in quanto l'ordinanza è irricevibile, dato che essa non ha rimesso espressamente alla Corte la questione prospettata, ma ha solo rilevato che questa già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione emessa in altro procedimento promosso avanti allo stesso ufficio, e ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della sua definizione. Pertanto, in assenza di qualsiasi manifestazione della volontà del giudicante di rimettere gli atti davanti a questa Corte per la soluzione di un giudizio di costituzionalità, il provvedimento è inidoneo a promuovere il giudizio incidentale. - V., nello stesso senso, ordinanze n. 9 del 1991, n. 28 del 1994, n. 264 del 1995 e n. 216 del 2001.

Massima n. 36668

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 ss. cod. proc. civ. in quanto, a prescindere dalla completa carenza di descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame del rimettente nei giudizi a quibus , esse non contengono alcuna argomentazione che consenta alla Corte di verificarne la effettiva rilevanza; inoltre, quand'anche si assumesse che il singolo processo principale non sia stato utilizzato quale mera occasione per proporre il vaglio di costituzionalità, riguardante propriamente la impugnabilità del provvedimento amministrativo del capo dell'ufficio di diniego della dichiarazione e/o dell'istanza di astensione asseritamente illegittimo, va sottolineato che, se è vero che il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano, tuttavia ciò è consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità insanabile e rilevabile d'ufficio: viceversa il rimettente ha completamente omesso qualunque considerazione in ordine alle eventuali ricadute dei denunciati vizi attinenti la designazione del giudice sul versante della validità del singolo processo a quo nonché della eventuale incidenza della mancata astensione sulla concreta definizione della specifica res iudicanda ivi dedotta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina il rinvio al Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale, degli atti del giudizio cui si riferisce l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 72 del r.o. del 2012;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale - in riferimento agli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 69 e 70 del r.o. del 2012, nonché - in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 71 del r.o. del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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