Corte costituzionale
Ordinanza n. 240/2012
Corte cost., ord. 26 ottobre 2012, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 240/2012
- Data di deposito
- 26 ottobre 2012
- Data di decisione
- 22 ottobre 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:240
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36667
Vanno rinviati gli atti al giudice rimettente in quanto l'ordinanza è irricevibile, dato che essa non ha rimesso espressamente alla Corte la questione prospettata, ma ha solo rilevato che questa già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione emessa in altro procedimento promosso avanti allo stesso ufficio, e ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della sua definizione. Pertanto, in assenza di qualsiasi manifestazione della volontà del giudicante di rimettere gli atti davanti a questa Corte per la soluzione di un giudizio di costituzionalità, il provvedimento è inidoneo a promuovere il giudizio incidentale. - V., nello stesso senso, ordinanze n. 9 del 1991, n. 28 del 1994, n. 264 del 1995 e n. 216 del 2001.
Massima n. 36668
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 ss. cod. proc. civ. in quanto, a prescindere dalla completa carenza di descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame del rimettente nei giudizi a quibus , esse non contengono alcuna argomentazione che consenta alla Corte di verificarne la effettiva rilevanza; inoltre, quand'anche si assumesse che il singolo processo principale non sia stato utilizzato quale mera occasione per proporre il vaglio di costituzionalità, riguardante propriamente la impugnabilità del provvedimento amministrativo del capo dell'ufficio di diniego della dichiarazione e/o dell'istanza di astensione asseritamente illegittimo, va sottolineato che, se è vero che il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano, tuttavia ciò è consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità insanabile e rilevabile d'ufficio: viceversa il rimettente ha completamente omesso qualunque considerazione in ordine alle eventuali ricadute dei denunciati vizi attinenti la designazione del giudice sul versante della validità del singolo processo a quo nonché della eventuale incidenza della mancata astensione sulla concreta definizione della specifica res iudicanda ivi dedotta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina il rinvio al Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale, degli atti del giudizio cui si riferisce l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 72 del r.o. del 2012;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale - in riferimento agli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 69 e 70 del r.o. del 2012, nonché - in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 71 del r.o. del 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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