Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/2012

Corte cost., ord. 11 luglio 2012, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
181/2012
Data di deposito
11 luglio 2012
Data di decisione
2 luglio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:181

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36491

È manifestamente inammissibile - per difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, per mancata motivazione circa la rilevanza e per insufficiente descrizione della fattispecie - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 337 e 373 cod. proc. civ. al processo tributario. Infatti, il rimettente si limita ad affermare che la legittimità della disposizione denunciata deve essere valutata in relazione ai principi consacrati nei parametri evocati, senza svolgere altre considerazioni; inoltre, non permette di valutare se la norma denunciata debba essere effettivamente applicata nel giudizio cautelare a quo ; infine, non afferma che la contribuente ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione (dimostrazione richiesta quale condizione per la decisione sull'istanza cautelare), né attesta di aver accertato la tempestività dell'impugnazione. - Per l'interpretazione conforme a Costituzione del censurato art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, v. le citate sentenze nn. 109/2012 e 217/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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