Corte costituzionale
Ordinanza n. 181/2012
Corte cost., ord. 11 luglio 2012, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 181/2012
- Data di deposito
- 11 luglio 2012
- Data di decisione
- 2 luglio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:181
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36491
È manifestamente inammissibile - per difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, per mancata motivazione circa la rilevanza e per insufficiente descrizione della fattispecie - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 337 e 373 cod. proc. civ. al processo tributario. Infatti, il rimettente si limita ad affermare che la legittimità della disposizione denunciata deve essere valutata in relazione ai principi consacrati nei parametri evocati, senza svolgere altre considerazioni; inoltre, non permette di valutare se la norma denunciata debba essere effettivamente applicata nel giudizio cautelare a quo ; infine, non afferma che la contribuente ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione (dimostrazione richiesta quale condizione per la decisione sull'istanza cautelare), né attesta di aver accertato la tempestività dell'impugnazione. - Per l'interpretazione conforme a Costituzione del censurato art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, v. le citate sentenze nn. 109/2012 e 217/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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