Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/2012

Corte cost., ord. 27 giugno 2012, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
170/2012
Data di deposito
27 giugno 2012
Data di decisione
20 giugno 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:170

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36455

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 Cost. - dell'art. 13, commi 3 ed 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 271 del 2004, ritenendo in contrasto con i parametri invocati la previsione secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo "anche se sottoposto a gravame o impugnativa" (comma 3 del citato art. 13), con conseguente preclusione di provvedimenti cautelari di sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione, anche quando l'espulsione consegua al rigetto di una domanda di protezione internazionale, a sua volta impugnato presso il diverso giudice competente. Invero, la domanda rivolta alla Corte ha carattere oscuro e contradditorio, posto che, senza una chiara distinzione fra opzioni incompatibili, sembra invocata per un verso l'efficacia sospensiva dell'impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse un effetto sospensivo dell'impugnazione; e che, inoltre, analoga contraddittorietà - in uno con il difetto di rilevanza - emerge alla luce del provvedimento sospensivo assunto dal rimettente con il dispositivo della propria ordinanza, certamente riferito agli effetti dell'impugnato decreto di espulsione, avendo altresì il giudice a quo stabilito " ex lege " la sospensione nel momento stesso in cui lamentava la carenza del corrispondente potere cautelare, riferendosi peraltro ad una "legge" non meglio specificata. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v., tra le altre, le ordinanze nn. 127/2009 e 94/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, promosse dal Giudice di pace di Ravenna, in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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