Corte costituzionale
Ordinanza n. 170/2012
Corte cost., ord. 27 giugno 2012, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 170/2012
- Data di deposito
- 27 giugno 2012
- Data di decisione
- 20 giugno 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004
- legge n. 271 del 12 novembre 2004
- art. 13, comma 8, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 36455
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 Cost. - dell'art. 13, commi 3 ed 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 271 del 2004, ritenendo in contrasto con i parametri invocati la previsione secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo "anche se sottoposto a gravame o impugnativa" (comma 3 del citato art. 13), con conseguente preclusione di provvedimenti cautelari di sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione, anche quando l'espulsione consegua al rigetto di una domanda di protezione internazionale, a sua volta impugnato presso il diverso giudice competente. Invero, la domanda rivolta alla Corte ha carattere oscuro e contradditorio, posto che, senza una chiara distinzione fra opzioni incompatibili, sembra invocata per un verso l'efficacia sospensiva dell'impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse un effetto sospensivo dell'impugnazione; e che, inoltre, analoga contraddittorietà - in uno con il difetto di rilevanza - emerge alla luce del provvedimento sospensivo assunto dal rimettente con il dispositivo della propria ordinanza, certamente riferito agli effetti dell'impugnato decreto di espulsione, avendo altresì il giudice a quo stabilito " ex lege " la sospensione nel momento stesso in cui lamentava la carenza del corrispondente potere cautelare, riferendosi peraltro ad una "legge" non meglio specificata. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v., tra le altre, le ordinanze nn. 127/2009 e 94/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, promosse dal Giudice di pace di Ravenna, in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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