Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/2012

Corte cost., ord. 7 giugno 2012, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
150/2012
Data di deposito
7 giugno 2012
Data di decisione
22 maggio 2012
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 9, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 9, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 12, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 36401

Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché questi procedano ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. Infatti tutti i rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, legge n. 40 del 2004 in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, e premettono che devono applicare queste ultime nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo con la sentenza della Prima Sezione del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria. Tuttavia, successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo con la sentenza del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, si è pronunciata diversamente sul principio enunciato con la sentenza richiamata dai rimettenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU ritenute lese dalle disposizioni censurate. Poiché il giudice comune deve avere riguardo alle norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo, la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale proposta. Siffatta conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce l'ineludibile corollario logico-giuridico del valore delle sentenze del giudice europeo nell'interpretazione delle norme della CEDU che i rimettenti hanno correttamente considerato al fine di formulare le censure; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell'incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del novum costituito dalla sentenza della Grande Camera spetta anzitutto ai rimettenti, pena altrimenti un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità.

Massima n. 36402

Va dichiarata l'inammissibilità degli interventi: del WARM (World Association of Reproductive Medicine) perché tardivo, essendo stato il relativo atto depositato oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; del Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.) nonché dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo, dell'Associazione Liberididecidere e di S.B. ed F.B., poiché non sono parti dei processi principali, né portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, al Tribunale ordinario di Catania e al Tribunale ordinario di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 22

maggio 2012

ORDINANZA

Rilevato

che i giudizi hanno ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate in

relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga

misura coincidenti e, quindi, vanno riuniti per essere decisi con una stessa

pronuncia;

che

nel giudizio Reg. ord. n. 19 del 2011, promosso dal Tribunale di Firenze, è

intervenuto il WARM (World Association of Reproductive Medicine), che non è

parte nel processo principale, con atto depositato il 21 maggio 2012;

che

nel giudizio Reg. ord. n. 34 del 2011, promosso dal Tribunale di Catania, è

intervenuto il Movimento per la vita italiano, Federazione dei Movimenti per la

vita e dei centri di aiuto alla vita d’Italia (M.P.V.), che non è parte nel

processo principale;

che

nel giudizio Reg. ord. n. 163 del 2011, promosso dal Tribunale di Milano, sono

intervenuti: a) con un unico atto, l’Associazione Luca Coscioni, per la libertà

di ricerca scientifica, l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione

Cerco un bimbo e l'Associazione Liberididecidere, intervenienti nel processo

principale in corso davanti al Tribunale di Firenze e nel quale è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale (Reg. ord. n. 19 del 2011),

deducendo di essere titolari di un interesse qualificato immediatamente

inerente al rapporto; b) S.B. ed F.B., parti nel giudizio di legittimità

costituzionale promosso dal Tribunale di Firenze;

che,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire

nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del

giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato,

immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non

semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme

oggetto di censura (per tutte, sentenze n. 304, n. 293 e n. 199 del 2011; n.

151 del 2009), mentre la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio

diverso da quello oggetto dell’ordinanza di rimessione, nel quale sia stata

sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è idonea a

rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 470 del 2002;

ordinanza pronunciata all’udienza del 4 aprile 2006, nel giudizio definito

dalla sentenza n. 172 del 2006);

che,

peraltro, ai sensi dell'art, 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento "deve essere depositato

non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio", termine che, secondo il costante orientamento

di questa Corte, deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenza n. 303

del 2010) e che non risulta osservato dal WARM (l'ordinanza di rimessione del

Tribunale di Firenze è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 6 del 2 febbraio 2011, mentre l'atto di

intervento è stato depositato il 21 maggio 2012).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

inammissibili gli

interventi del WARM (World Association of Reproductive Medicine) nel giudizio

introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 19 del 2011; del Movimento per la vita

italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita

d'Italia (M.P.V.) nel giudizio introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 34 del

2011; dell'Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica,

dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo,

dell'Associazione Liberididecidere e di S.B. ed F.B. nel giudizio introdotto

con l'ordinanza Reg. ord. n. 163 del 2011.

F.to: Alfonso Quaranta, Presidente

Testo integrale

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