Corte costituzionale
Ordinanza n. 150/2012
Corte cost., ord. 7 giugno 2012, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 150/2012
- Data di deposito
- 7 giugno 2012
- Data di decisione
- 22 maggio 2012
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 9, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 9, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 12, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 14, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 29, Costituzione
- art. 31, Costituzione
Massime
Massima n. 36401
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché questi procedano ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. Infatti tutti i rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, legge n. 40 del 2004 in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, e premettono che devono applicare queste ultime nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo con la sentenza della Prima Sezione del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria. Tuttavia, successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo con la sentenza del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, si è pronunciata diversamente sul principio enunciato con la sentenza richiamata dai rimettenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU ritenute lese dalle disposizioni censurate. Poiché il giudice comune deve avere riguardo alle norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo, la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale proposta. Siffatta conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce l'ineludibile corollario logico-giuridico del valore delle sentenze del giudice europeo nell'interpretazione delle norme della CEDU che i rimettenti hanno correttamente considerato al fine di formulare le censure; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell'incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del novum costituito dalla sentenza della Grande Camera spetta anzitutto ai rimettenti, pena altrimenti un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità.
Massima n. 36402
Va dichiarata l'inammissibilità degli interventi: del WARM (World Association of Reproductive Medicine) perché tardivo, essendo stato il relativo atto depositato oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; del Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.) nonché dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo, dell'Associazione Liberididecidere e di S.B. ed F.B., poiché non sono parti dei processi principali, né portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, al Tribunale ordinario di Catania e al Tribunale ordinario di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 22
maggio 2012
ORDINANZA
Rilevato
che i giudizi hanno ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate in
relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga
misura coincidenti e, quindi, vanno riuniti per essere decisi con una stessa
pronuncia;
che
nel giudizio Reg. ord. n. 19 del 2011, promosso dal Tribunale di Firenze, è
intervenuto il WARM (World Association of Reproductive Medicine), che non è
parte nel processo principale, con atto depositato il 21 maggio 2012;
che
nel giudizio Reg. ord. n. 34 del 2011, promosso dal Tribunale di Catania, è
intervenuto il Movimento per la vita italiano, Federazione dei Movimenti per la
vita e dei centri di aiuto alla vita d’Italia (M.P.V.), che non è parte nel
processo principale;
che
nel giudizio Reg. ord. n. 163 del 2011, promosso dal Tribunale di Milano, sono
intervenuti: a) con un unico atto, l’Associazione Luca Coscioni, per la libertà
di ricerca scientifica, l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione
Cerco un bimbo e l'Associazione Liberididecidere, intervenienti nel processo
principale in corso davanti al Tribunale di Firenze e nel quale è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale (Reg. ord. n. 19 del 2011),
deducendo di essere titolari di un interesse qualificato immediatamente
inerente al rapporto; b) S.B. ed F.B., parti nel giudizio di legittimità
costituzionale promosso dal Tribunale di Firenze;
che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire
nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del
giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme
oggetto di censura (per tutte, sentenze n. 304, n. 293 e n. 199 del 2011; n.
151 del 2009), mentre la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio
diverso da quello oggetto dell’ordinanza di rimessione, nel quale sia stata
sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è idonea a
rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 470 del 2002;
ordinanza pronunciata all’udienza del 4 aprile 2006, nel giudizio definito
dalla sentenza n. 172 del 2006);
che,
peraltro, ai sensi dell'art, 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento "deve essere depositato
non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio", termine che, secondo il costante orientamento
di questa Corte, deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenza n. 303
del 2010) e che non risulta osservato dal WARM (l'ordinanza di rimessione del
Tribunale di Firenze è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 6 del 2 febbraio 2011, mentre l'atto di
intervento è stato depositato il 21 maggio 2012).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
inammissibili gli
interventi del WARM (World Association of Reproductive Medicine) nel giudizio
introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 19 del 2011; del Movimento per la vita
italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita
d'Italia (M.P.V.) nel giudizio introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 34 del
2011; dell'Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica,
dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo,
dell'Associazione Liberididecidere e di S.B. ed F.B. nel giudizio introdotto
con l'ordinanza Reg. ord. n. 163 del 2011.
F.to: Alfonso Quaranta, Presidente
Testo integrale
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