Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/2012

Corte cost., ord. 17 maggio 2012, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/2012
Data di deposito
17 maggio 2012
Data di decisione
9 maggio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:130

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 202 del 21 luglio 2000
  • art. 11, comma 7, ultimo periodo, legge n. 15 del 4 marzo 2009

Parametri

Massime

Massima n. 36335

È manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202, impugnato, in riferimento agli artt. 100, terzo comma, e 101 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Corte dei conti è nominato su proposta governativa. Infatti, il rimettente non esplicita quali effetti potrebbe avere un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale e omette di indicare in che modo la censurata disposizione dovrebbe o potrebbe essere applicata nel giudizio principale. Inoltre, non sono precisate le ragioni per le quali il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla decisione dell'incidente di costituzionalità. Infine, il rimettente muove da un'erronea ricostruzione del quadro normativo relativamente al potere di proporre e di nominare il Presidente della Corte dei conti. - In merito all'esigenza di chiarire «in che modo il giudizio principale sia inciso dall'esito di quello incidentale di costituzionalità» v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 63/2010. - Nel senso che l'applicazione delle norme censurate deve porsi «come necessaria ai fini della definizione del giudizio principale» v., ex multis , le citate ordinanze n. 53/2010 e n. 241/2008.

Massima n. 36336

È manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, ultimo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 Cost., nella parte in cui attribuirebbe il potere del Presidente della Corte dei conti di comporre nominativamente le sezioni riunite. Infatti, il rimettente non esplicita quali effetti potrebbe avere un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale e omette di indicare in che modo la censurata disposizione dovrebbe o potrebbe essere applicata nel giudizio principale. Inoltre, non sono precisate le ragioni per le quali il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla decisione dell'incidente di costituzionalità. - In merito all'esigenza di chiarire «in che modo il giudizio principale sia inciso dall'esito di quello incidentale di costituzionalità» v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 63/2010. - Nel senso che l'applicazione delle norme censurate deve porsi «come necessaria ai fini della definizione del giudizio principale» v., ex multis , le citate ordinanze n. 53/2010 e n. 241/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202 (Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli articoli 100, terzo comma, e 101 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 7, ultimo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 101 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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