Corte costituzionale
Ordinanza n. 10/2012
Corte cost., ord. 20 gennaio 2012, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 10/2012
- Data di deposito
- 20 gennaio 2012
- Data di decisione
- 11 gennaio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 705, codice di procedura penale
- art. 40, legge n. 69 del 22 aprile 2005
Parametri
Massime
Massima n. 36040
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 705 del codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono il rifiuto di consegna e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia del condannato, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l'estradizione. Identica questione è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 274 del 2011, in quanto l'intervento richiesto sarebbe dovuto consistere, secondo la prospettazione di quel rimettente, nell'inserire, nel complesso normativo dell'estradizione, un nuovo caso di rifiuto, mutuato dalla disciplina del MAE: ed anche nella presente questione, il risultato della invocata pronuncia additiva determinerebbe «non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello "a regime", creando un sistema "spurio" anche rispetto alla stessa norma transitoria».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 705 del codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevate dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza del 31 marzo 2011 (reg. ord. n. 155 del 2011) e dalla Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 20 maggio 2011 (reg. ord. n. 176 del 2011), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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