Corte costituzionale
Sentenza n. 79/2011
Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/2011
- Data di deposito
- 11 marzo 2011
- Data di decisione
- 7 marzo 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 6, decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010
- art. 4, comma 7, decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010
- art. 4, comma 8, decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35470
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, prospettate in relazione agli artt. 70 e 97 Cost. Infatti, la censura formulata riguardo all'art. 70 Cost. risulta priva di un'adeguata motivazione, mentre, con riferimento all'art. 97 Cost., la ricorrente non indica le ragioni per le quali l'asserita violazione ridonderebbe in una lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione.
Massima n. 35471
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, prospettata con riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. per ritenuta violazione della propria competenza legislativa residuale in materia di "trasporto pubblico locale". L'inserimento, con il consenso della stessa Regione, della metropolitana di Parma nel Programma Infrastrutture Strategiche ha determinato la cosiddetta attrazione in sussidiarietà allo Stato sia delle funzioni amministrative in materia, sia di quelle legislative, con la conseguenza che non è più possibile oggi, da parte della Regione, rivendicare la potestà legislativa residuale, che si è trasferita allo Stato per il motivo anzidetto.
Massima n. 35472
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, relativa alla estraneità della censura riferita all'art. 77 Cost. rispetto alle competenze regionali tutelabili in sede di giudizio in via principale, poiché, ove le doglianze regionali fossero fondate, l'eventuale uso improprio del decreto-legge produrrebbe, come effetto immediato, una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione.
Massima n. 35473
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sollevata in relazione all'art. 77 Cost., per asserita mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, in quanto, nella specie, non è riscontrabile quella «evidente mancanza» dei presupposti di necessità e di urgenza, che legittima la Corte a sindacare la scelta governativa di avvalersi di tale strumento legislativo. Infatti, il titolo stesso del decreto-legge in questione contiene un riferimento, ancorché generico, alle norme impugnate, laddove si legge che l'atto stesso è volto anche alla «destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori». Si deve inoltre rilevare che le norme impugnate non sono state inserite nel suddetto atto con forza di legge in sede di conversione parlamentare, ma erano presenti nel testo originario, nel complesso indirizzato al recupero di risorse per il sostegno della domanda interna. In tema di sindacato, da parte della Corte, dei presupposti di necessità e di urgenza per il ricorso al decreto-legge, v. citate sentenze n. 128/2008 e n. 171/2007.
Massima n. 35474
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, in quanto le procedure collaborative tra Stato e Regioni non rilevano ai fini del sindacato di legittimità degli atti legislativi, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione. Inoltre, la decisione statale di escludere l'opera dal novero di quelle ritenute strategiche sul piano nazionale - e di revocare, di conseguenza, il relativo finanziamento - non incide sulle competenze legislative e amministrative della Regione, in quanto non impedisce a quest'ultima di realizzarla con fondi propri, né si concretizza in un intervento unilaterale nella sfera regionale, come sarebbe avvenuto, ad esempio, nell'ipotesi di dirottamento delle risorse su altre opere, non concordate, da realizzarsi nel territorio regionale, o di mutamento della localizzazione della stessa opera oggetto dell'intesa. Con la revoca del finanziamento statale - a seguito di valutazione di politica economica non censurabile in sede di sindacato di legittimità costituzionale - vengono meno le ragioni che avevano giustificato l'attrazione in sussidiarietà, sicché l'assetto dei rapporti tra Stato e Regione, per questo particolare profilo, ritorna così nell'alveo ordinario, quale tracciato dall'art. 117 Cost. In senso analogo, sull'inapplicabilità delle procedure di leale collaborazione all'attività legislativa, v. citate sentenze n. 278/2010, n. 371/2008 e n. 387/2007), salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione, v. citate sentenze n. 33/2011 e n. 278/2010.
Massima n. 35475
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti. Infatti, il suddetto Fondo si riferisce ad interventi che rientrano nella materia «porti e aeroporti civili», rimessa alla competenza legislativa concorrente dal terzo comma dell'art. 117 Cost. In tema di fondi a destinazione vincolata, v. citate sentenze n. 16/2010 e n. 168/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 40 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 70 e 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 40 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 77, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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