Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2011

Corte cost., sent. 5 gennaio 2011, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2011
Data di deposito
5 gennaio 2011
Data di decisione
16 dicembre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 6, legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009
  • art. 27-bis, legge della Regione Liguria n. 5 del 11 marzo 2008
  • art. 4, legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009
  • art. 7, legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009
  • art. 8, legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009
  • art. 5, legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009
  • art. 6, legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009
  • art. 28, comma 10, legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009
  • art. 5-bis, legge della Regione Liguria n. 38 del 19 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 35224

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (che introduce l'art. 27- bis nella legge della Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 5), il quale autorizza i soggetti privati che intendano promuovere interventi non previsti dagli strumenti di programmazione triennale (di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici) adottati dalla regione a presentare studi di prefattibilità, dando facoltà all'amministrazione che ritenga di pubblico interesse i predetti interventi di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. Infatti, la disciplina denunciata è difforme da quella dettata dall'art. 153, comma 19, del d.lgs, n. 163 del 2006, in quanto consente la presentazione di uno studio di fattibilità non compreso nella programmazione triennale attribuendo al proponente un indiscutibile vantaggio nella successiva gara per l'affidamento dell'opera stessa, dal momento che egli è il primo ad aver approfondito gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del problema; ed anzi, proprio per effetto della mancata previsione della pubblica utilità dell'opera, può dirsi che egli acquisisce un vantaggio maggiore rispetto agli eventuali concorrenti. Pertanto, si deve ritenere che la norma regionale nel prevedere la presentazione dello studio di fattibilità, che attiene alla fase dell'evidenza pubblica, in modo difforme rispetto all'art. 153, comma 19, incide illegittimamente sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza.

Massima n. 35225

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63. La norma censurata, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente la previsione, è lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva, in quanto essa, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale, pur adottata nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la sola Regione Liguria, l'ultrattività di tale regime; che, peraltro, è stato sopravanzato, a livello nazionale, da una nuova disciplina contrattuale più rigorosa.

Massima n. 35226

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 il quale detta disposizioni in materia di trasferte, stabilendo che per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso in quanto tale norma incide su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. In senso analogo, v. citate sentenze n. 189/2007, n. 308/2006 e n. 507/2000.

Massima n. 35227

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 il quale accorda al personale dipendente dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles un'indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità in quanto tale norma incide su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

Massima n. 35228

Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, sollevata in relazione all'art. 117, commi secondo, lett. l ) ed m ), Cost., dal momento che nella deliberazione di impugnazione del Consiglio dei ministri non è fatto alcun cenno ai predetti parametri.

Massima n. 35229

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale per la stabilizzazione del personale precario della Regione prevede la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico attraverso concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso di specifici requisiti, con deroga alla disciplina statale. Considerato infatti che, nell'ipotesi in esame, è riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici uffici; principio, peraltro, consacrato non soltanto nell'art. 97 Cost., indicato dal ricorrente, ma anche nell'art. 51 Cost. L'accoglimento della questione, con riferimento ai predetti parametri, determina l'assorbimento delle altre censure attinenti all'art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009. In senso analogo, v. citata sentenza n. 100/2010.

Massima n. 35230

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 97 Cost. (con assorbimento delle ulteriori censure), l'art. 6 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale, in tema di procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione, dispone che le procedure già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validità delle stesse previsto dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 40 e, cioè, per tre anni. La norma regionale censurata, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc , nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni, si pone in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera. Sul reinquadramento nella qualifica superiore di categorie di personale senza una specifica verifica attitudinale in relazione alla qualifica e alle funzioni da conferire, v. citate sentenze n. 159/2005, n. 274/2003, n. 218/2002 e n. 1/1999 e n. 478/1995.

Massima n. 35231

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 632, il cui comma 10 sostituisce l'art. 5- bis della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38, e dunque, lo stesso art. 5- bis , nel testo così innovato, disponendo che per le esigenze degli uffici di segreteria politica della Giunta regionale e del presidente della stessa possono essere stipulati contratti a termine e instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli artt. 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2008, e allo stesso art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5. Le norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione devono ritenersi inquadrabili nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa residuale delle Regioni stesse. Orbene, per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici, richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, le Regioni possono derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e sempre che non ne sia prevista la successiva stabilizzazione. La disposizione censurata può ritenersi rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche, alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare adeguatamente - in vista dello specifico impegno richiesto - la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001. Sulla competenza residuale regionale nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, v. citata sentenza n. 235/2010. In tema di incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici, richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, v. citate sentenze n. 293 e n. 252/2009, n. 27/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria n. 63 del 2009, sollevata con riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Liguria n. 63 del 2009, sollevate in riferimento all'art. 97 e all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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