Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2011
Corte cost., sent. 3 marzo 2011, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2011
- Data di deposito
- 3 marzo 2011
- Data di decisione
- 23 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
- Appendice A, punto 2.1.2.1, legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
- Appendice A, punto 2.2.2, legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
- Appendice A, punto 2.2.3.1, legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
- art. 72, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 42 del 30 dicembre 2009
- art. 72, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 42 del 30 dicembre 2009
- art. 1, legge della Regione Basilicata n. 10 del 29 gennaio 2010
- art. 11, legge della Regione Basilicata n. 42 del 30 dicembre 2009
- art. 14, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008
- art. 1, che modificano, legge della Regione Basilicata n. 10 del 29 gennaio 2010
- art. 54, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 42 del 30 dicembre 2009
- art. 10, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008
- art. 3, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007
- art. 54, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 42 del 30 dicembre 2009
- art. 10, comma 5, legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008
- art. 7, comma 1, lett. c), legge della Regione Basilicata n. 42 del 30 dicembre 2009
- Allegato A - punto 25, legge della Regione Basilicata n. 47 del 14 dicembre 1998
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 36, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 120, comma 1, Costituzione
- art. 49, ss., trattato unione europea
- art. 101, comma 1, lett. b, trattato unione europea
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 117, comma 1, Costituzione
- parte II, Allegato III, lettera c-bis), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
Massime
Massima n. 35422
V. titoletto.
Massima n. 35423
Va dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente alle questioni concernenti l'art. 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 per intervenuto deposito da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dell'atto di rinuncia al proprio ricorso; sicché, nell'ipotesi in cui nel giudizio promosso in via principale la parte intimata non sia costituita (come è appunto avvenuto nel presente caso) la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 244 e n. 206/2010.
Massima n. 35424
A proposito delle questioni riguardanti l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per impugnazione di disposizione asseritamente estranea all'oggetto dell'impugnazione, in quanto il ricorrente è incorso in un mero errore materiale nella stesura delle conclusioni del ricorso, risultando palese da tutto il tenore dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità che oggetto delle censure del Presidente del Consiglio dei ministri è, in realtà, l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010.
Massima n. 35425
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 e l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, che hanno modificato, in tempi successivi, la stessa previgente disposizione legislativa (l'art. 14, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008), in materia di stabilizzazione di lavoratori precari, in quanto le due norme, che non prevedono che i soggetti da esse contemplati debbano superare un concorso pubblico, ma solamente che la Regione «promuove» la loro stabilizzazione, si pongono in aperto contrasto con l'evocato parametro costituzionale, che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti, circostanze che non ricorrono nella fattispecie. Rimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale.
Massima n. 35426
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha emendato l'art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, a sua volta già sostitutivo dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9. La norma impugnata prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all'installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo. In più, la disposizione censurata autorizza eccezionalmente l'installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore - in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione - esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell'art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte distorsione nell'accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. In tal modo la norma regionale impugnata frustra l'esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici. Ne risulta, così, pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., a ulteriore presidio della libertà d'iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. Rimangono assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati. In tema di tutela della concorrenza, v. citata sentenza n. 314/2009.
Massima n. 35427
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha modificato l'art. 10, comma 5, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., come pure dell'art. 117, terzo comma, Cost. In effetti, la norma impugnata, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Tale regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee guida nazionali previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione della tutela dell'ambiente riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Anche sotto il profilo dell'art. 117, terzo comma, Cost. l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che prevede espressamente l'intervento della legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali, mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate. Avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in contrasto con il principio di leale collaborazione. Sulla tutela dell'ambiente, v. citata sentenze n. 119/2010 e n. 166/2009. Sul principio di leale collaborazione, v. citate sentenze nn. 168 e 119/2010 nonché n. 282/2009.
Massima n. 35428
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. (con assorbimento dell'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 7, comma 1, lett. c ), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, è aggiunto il punto 25. Invero, mentre la legge regionale impugnata consente l'installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d'impatto ambientale, il citato Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis ), senza alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». In tal modo, la normativa statale contenuta nella lettera c-bis ), dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Poiché l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale, la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti "sotto soglia", è invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. In senso analogo, v. citata sentenza n. 127 del 2010.
Massima n. 35429
Sono costituzionalmente illegittimi - limitatamente ai vincoli insistenti sui siti della Rete Natura 2000 - i punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge medesima, ne costituisce parte integrante, laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS). La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici nella aree della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC; zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi all'interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l'installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. L'accoglimento della questione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., assorbe l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separata pronuncia la decisione sull'impugnazione dell'art. 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente), è aggiunto il punto 25;
dichiara l'illegittimità costituzionale dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC, pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42);
dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 42 del 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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