Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2011
Corte cost., sent. 25 febbraio 2011, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2011
- Data di deposito
- 25 febbraio 2011
- Data di decisione
- 21 febbraio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:62
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 19, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 116, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, comma 1, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 1° marzo 1953
Massime
Massima n. 35405
E' inammissibile in parte qua il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, nella parte in cui censura la Convenzione tra ANAS S.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. 7 dicembre 1999 - che proroga la durata della concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31 - ed il conseguente Decreto interministeriale di approvazione 21 dicembre 1999, per violazione degli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost., degli artt. 8 e 14 dello Statuto regionale e dell'art. 19, primo comma, lett. b ), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. Infatti, la Provincia ricorrente avrebbe dovuto censurare solo la Convenzione stipulata il 9 luglio 2007, che si autodefinisce "ricognitiva e innovativa della precedente convenzione del 1999" e che "sostituisce ad ogni effetto la convenzione" da ultimo citata.
Massima n. 35406
E' inammissibile, per carenza di adeguata motivazione delle censure mosse, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, con riferimento alla Convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., di proroga della durata della concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31, per violazione degli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost., e degli artt. 8 e 14 dello Statuto regionale. Infatti, per un verso, si è in presenza della mera evocazione di alcuni parametri costituzionali, senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione, mentre, in relazione ad altri parametri, si riscontra una motivazione estremamente sintetica e generica. Peraltro, con riferimento alla presunta violazione dell'art. 97 Cost., la ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni dell'eventuale ridondanza di questa violazione sulle attribuzioni costituzionali delle Province.
Massima n. 35407
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, nella parte in cui censura, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost., e agli artt. 8 e 14 dello Statuto regionale, all'art. 19, primo comma, lett. b ), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010 in materia di progettazione e realizzazione del tronco autostradale Valdastico Nord. La suddetta impugnativa, infatti, non trova riscontro nella delibera della Giunta provinciale 23 aprile 2010, n. 947, con la quale è stata decisa la proposizione del conflitto di attribuzione tra enti.
Massima n. 35408
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, nella parte in cui censura le delibere CIPE n. 51 e n. 52 del 2009 in materia di progettazione e realizzazione del tronco autostradale Valdastico Nord, stante la tardività del ricorso siccome notificato oltre i sessanta giorni stabiliti dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953. Entrambe le delibere sono state, infatti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2010, con la conseguenza che il dies a quo per il decorso del termine deve individuarsi in questa data.
Massima n. 35409
E' inammissibile, per carenza di adeguata motivazione delle censure, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, nella parte in cui censura il Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117 e 118 Cost. ed agli artt. 8 e 14 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige. Infatti, per un verso, si è in presenza della mera evocazione di parametri costituzionali, senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione, mentre, in relazione ad altri, si riscontra una motivazione estremamente sintetica e generica.
Massima n. 35410
Va disattesa l'eccezione di irricevibilità dei ricorsi per asserita tardività della loro proposizione, formulata dalla difesa statale nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti proposti dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Governo, in relazione rispettivamente alla Convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. ed al Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, aventi ad oggetto la progettazione e realizzazione del tronco autostradale Valdastico Nord. Per quanto riguarda il primo ricorso, infatti, la convenzione impugnata non è stata né pubblicata, né notificata alla ricorrente; nè risulta da dati oggettivi che della sua giuridica esistenza la ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza prima della pubblicazione del bando di gara, impugnato in via consequenziale nel presente giudizio, a seguito di un accesso agli atti, dal quale sono emerse le convenzioni asseritamente lesive. Anche il secondo ricorso non è stato presentato fuori termine, giacché la percezione dell' iter operativo di realizzazione della porzione specifica di un generico programma infrastrutturale è stata possibile solo dopo la pubblicazione del già citato bando di gara per la progettazione dell'opera in questione.
Massima n. 35411
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dello Stato in relazione alla pretesa incomprensibilità dell'oggetto della censura e delle prerogative costituzionali asseritamene lese, nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento in relazione alla Convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. e al Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, aventi ad oggetto la progettazione e realizzazione del tronco autostradale Valdastico Nord. Infatti, l'art. 19, lettera b), del d.P.R. n. 381 del 1974, di attuazione dello Statuto speciale regionale, stabilisce che è necessaria l'intesa con la Provincia per le autostrade, il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una Regione finitima, salvo che non si tratti di «provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore [della stessa norma di attuazione]». Il tronco autostradale Valdastico Nord rientra a pieno titolo nella prescrizione rispetto alla quale la ricorrente lamenta la mancanza dell'intesa poichè l'atto concessorio, cui si deve far riferimento, è databile al 9 luglio 2007.
Massima n. 35412
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, proposto dalla Provincia autonoma di Trento con due ricorsi a seguito della Convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. e del Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009. Infatti, come ricordato dalla stessa difesa provinciale, lo Stato ha dichiarato, per mezzo del Ministero delle infrastrutture, in un documento ufficiale, che l'autostrada in questione non può essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l'opera è inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche (per il quale l'intesa stessa è prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001), sia, più in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle sue norme di attuazione. Di conseguenza, nessun organo o soggetto riconducibile allo Stato - e quindi la stessa ANAS - può procedere alla realizzazione dell'opera suddetta senza acquisire preventivamente l'intesa della Provincia autonoma di Trento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 5 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., ed al decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 5 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., per violazione degli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, degli artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e del principio di leale collaborazione;
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 6 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione ai seguenti atti: a) parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010; b) delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 - Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); c) delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria - DPEF - 2010-2013);
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. enti n. 5 del 2010), ed avente ad oggetto la convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. enti n. 6 del 2010), ed avente ad oggetto il Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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