Corte costituzionale
Sentenza n. 61/2011
Corte cost., sent. 25 febbraio 2011, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/2011
- Data di deposito
- 25 febbraio 2011
- Data di decisione
- 21 febbraio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:61
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 1, comma 2, lett. a), legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 1, comma 3, lett. b), legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 2, comma 1, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 3, comma 1, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 4, comma 2, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 8, comma 2, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 14, comma 1, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 14, comma 2, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 17, comma 2, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 17, comma 5, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 17, comma 6, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 17, comma 7, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 18, comma 1, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 18, comma 3, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 20, comma 1, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
- art. 16, legge della Regione Campania n. 6 del 8 febbraio 2010
Parametri
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1957
- art. 51, comma 1, lett. f), legge regionale Campania n. 6 del 28 maggio 2009
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. b), Costituzione
- art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 40, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 40, comma 1, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 40, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 35, 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 39-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 35396
E' inammissibile la costituzione in giudizio della Regione resistente sulla base di autorizzazione a resistere conferita dal coordinatore dell'Area generale di coordinamento - Avvocatura, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario della Regione medesima, e non già dalla Giunta regionale, come richiesto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cui si è conformato, nella specie, l'art. 51, comma 1, lett. f ), dello Statuto della Regione Campania. In senso analogo, v. citata ordinanza letta all'udienza del 5 ottobre 2010 e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 325 del 2010.
Massima n. 35397
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, benché le norme impugnate regolino molteplici e non omogenei interventi riconducibili a differenti ámbiti materiali (non individuati dal ricorrente), le uniche specifiche censure proposte devono ritenersi riguardare dette disposizioni esclusivamente nella parte in cui esse sarebbero riferibili agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno; sicché, è soltanto entro questi termini e limiti che esse possono costituire oggetto di scrutinio. In senso analogo, v. citata sentenza n. 299 del 2010.
Massima n. 35398
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a ), e comma 3, lett. b ); dell'art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma 2; dell'art. 8, comma 2; dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1 per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ) ed l ), Cost., con riguardo alla dedotta lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale», in quanto l'impugnazione, così come formulata, risulta essere meramente assertiva, giacché non suffragata da alcuna argomentazione, oltreché generica. In senso analogo, v. citate sentenze n. 312 e n. 200 del 2010.
Massima n. 35399
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a ), e comma 3, lett. b ); dell'art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma 2; dell'art. 8, comma 2; dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1 per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., in quanto deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, fermo restando che tale potestà legislativa non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ámbiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. Nella specie, le varie disposizioni censurate, pur nel loro eterogeneo contenuto precettivo, appaiono tutte finalizzate alla predisposizione da parte della Regione, in un contesto di competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione, volti ad assicurare l'opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a diritti quali quello allo studio e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, al lavoro, all'abitazione, alla salute. In senso analogo, v. citate sentenze n. 299 e n. 134 del 2010; n. 148/2008; n. 156/2006, n. 300/2005.
Massima n. 35400
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., nella parte in cui prevede che i centri di accoglienza delle persone straniere nella Regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa. Infatti, la norma, lungi dall'incidere sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione e, quindi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso, pone una previsione che si colloca nell'ámbito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della Regione e la cui regolamentazione, in quanto espressione della più ampia autonomia legislativa costituzionalmente riconosciuta, non è valutabile, come tale, sulla base di una prospettazione basata (oltre che sul non fondato assunto della asserita lesione di competenze esclusive dello Stato) sulla dedotta violazione di princípi fondamentali che, viceversa, sono diretti a regolare materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. In senso analogo, v. citate sentenze nn. 269, 247, 10/2010 e 156/2006. Sull'estensione dell'accessibilità al diritto sociale ad una sistemazione alloggiativa, che la Corte ha ritenuto riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione», v. citate sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988; ordinanza n. 76/2010.
Massima n. 35401
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, il quale, attribuisce «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi». E' infatti erronea la premessa interpretativa da cui muove il ricorrente che si basa sulla ritenuta estensione anche allo straniero irregolare della possibilità di concorrere all'assegnazione ovvero di accedere ai benefici previsti dalla norma. Tale assunto risulta smentito, oltre che dall'espresso fine di attuazione dell'art. 40, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, dal raffronto tra il riferimento generico alle «persone straniere» contenuto nella disposizione in esame e quello, specifico, a «tutte le persone straniere presenti sul territorio», di cui al comma 2 dello stesso art. 17, che (come tale) non può portare ad interpretare il comma 5 come applicabile anche all'immigrato non in regola. E risulta smentito soprattutto dalla lettera dell'art. 25 della medesima legge regionale n. 6 del 2010, che - a modifica della lett. a ) dell'art. 2 della legge della Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18 - prevede, tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di tali alloggi, la «cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo». Risulta, quindi, evidente la contraddittorietà di una lettura estensiva della norma censurata che trascuri la esplicita delimitazione dei beneficiari del medesimo diritto, in senso del tutto conforme alla evocata norma statale, operata nello stesso contesto legislativo.
Massima n. 35402
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 - che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale -, per ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost. in considerazione dell'asserito contrasto con i princípi di cui all'art. 35 del citato decreto legislativo, che, al comma 3, stabilisce che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva». Infatti, le disposizioni oggetto di censura si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ámbito inviolabile della dignità umana. Pertanto la norma regionale - in esplicita attuazione dei richiamati princípi fondamentali posti dagli artt. 34 e 35 del testo unico immigrazione - provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, nell'esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso. In senso analogo, v. citate sentenze n. 299 e n. 269/2010; n. 148/2008.
Massima n. 35403
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, nella parte in cui consente l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., nonché dell'art. 39- bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva espressamente l'accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. Il ricorrente muove infatti da un'errata premessa interpretativa. L'affermazione (peraltro non specificamente motivata) dell'applicabilità della disposizione de qua anche agli stranieri non in regola col permesso di soggiorno, risulta smentita dal fatto che la stessa norma censurata prevede espressamente che il diritto di accesso ai corsi de quibus avvenga «nell'ámbito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente». Ed è proprio tale normativa, al fine di «valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati», che stabilisce, in conformità alla evocata disposizione del testo unico immigrazione, che «Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed imprenditoriali».
Massima n. 35404
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione», per asserita violazione dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che circoscrive l'ámbito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che «Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». Infatti la disposizione censurata si pone in armonia con precedenti pronunce di illegittimità costituzionale incidenti sulla individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni; sicché, la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello già indicato dalla Corte. Ne discende che la previsione contenuta nella norma censurata, è lungi dall'essere lesiva del principio fondamentale riguardante i servizi sociali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell'art. 2, comma 1; dell'art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma 2; dell'art. 8, comma 2; dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3, e dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), proposte, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell'art. 2, comma 1; dell'art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma 2; dell'art. 8, comma 2; dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3, e dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 35 e 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all'art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 5, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all'art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e per violazione dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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