Corte costituzionale
Sentenza n. 33/2011
Corte cost., sent. 2 febbraio 2011, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/2011
- Data di deposito
- 2 febbraio 2011
- Data di decisione
- 26 gennaio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:33
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 4, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 13, comma 10, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 13, comma 11, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 13, comma 12, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 8, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 27, comma 6, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 27, comma 11, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 27, comma 15, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 27, comma 14, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 27, comma 16, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 11, comma 7, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 11, comma 8, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 11, comma 10, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
- art. 27, comma 9, decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010
Parametri
- art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 76, Costituzione
- art. 25, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 25, comma 1, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 35284
È inammissibile, nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione, l'intervento di soggetti privi della titolarità di potestà legislativa ovvero di una posizione giuridica differenziata (nella specie, l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature - WWF Italia - Onlus, e l'Enel s.p.a.), «fermi restando» per costoro «i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale». - In senso analogo, v. citata sentenza n. 278 del 2010.
Massima n. 35285
In relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'intero d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della medesima per estraneità del parametro evocato alle regole di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Le Regioni ricorrenti hanno sufficientemente motivato in ordine ai profili di una «possibile ridondanza su tale riparto» della censura di eccesso di delega e violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata ai fini della adozione del decreto legislativo n. 31 del 2010. Hanno, inoltre, assolto all'onere di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione», lamentando la violazione di un principio direttivo della legge delega che sarebbe preordinato a tutelare le attribuzioni regionali nella materia concorrente della produzione di energia. - V., citate, la sentenza n. 52 del 2010 e la sentenza n. 250 del 2009.
Massima n. 35286
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata sul testo del decreto legislativo prescritto dalla legge delega n. 99 del 2009. Dai dati acquisti nel corso del giudizio si evince che «le istanze regionali sono state rappresentate al Governo in modo irrituale, ossia al di fuori della sede a ciò deputata ex art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009 - nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e non nella Conferenza unificata - e che tale sia la ragione che ha convinto, non implausibilmente, il Governo a soprassedere, in base alla certezza che la Conferenza unificata non avrebbe potuto adottare una deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 281 del 1997».
Massima n. 35287
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. >Il principio di leale collaborazione - il quale impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni in ambiti in cui ricorre un'ipotesi di «concorrenza di competenze» e che è stato rispettato nella fase anteriore della certificazione dei siti dalla previsione dell'intesa con la singola Regione interessata, nonché con la Conferenza unificata - rende necessario che, anche nella fase successiva del rilascio dell'autorizzazione unica, la Regione interessata sia adeguatamente coinvolta nel procedimento. A tal fine, meccanismo idoneo a bilanciare «le esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali».
Massima n. 35288
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 31 del 2010 - censurato nella parte in cui, nel disciplinare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, non prevede l'intesa con la Regione interessata - stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui non prevede che, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, la Regione interessata esprima il proprio parere in ordine al rilascio della suddetta autorizzazione.
Massima n. 35289
È inammissibile la censura avente ad oggetto l'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 31 del 2010 - che individua i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare - promossa in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà dal momento che il ricorso non reca alcuna motivazione al riguardo.
Massima n. 35290
È inammissibile la censura prospettata in relazione all'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 31 del 2010 - concernente l'individuazione dei requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare - per violazione degli artt. 117, 118, 120 Cost. e dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà dal momento che si tratta di censura priva di motivazione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 200, n. 119 e n. 45 del 2010.
Massima n. 35291
Non è fondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale prevede che con decreto interministeriale siano definiti i criteri esplicativi dei requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare. >La devoluzione della definizione dei requisiti soggettivi ad una fonte secondaria - il decreto interministeriale - anziché ad una fonte primaria - il decreto legislativo - con conseguente preclusione alla Conferenza unificata di esprimere il parere previsto dall'art. 25, comma 1 della legge delega n. 99 del 2009, non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite delle Regioni in quanto l'art. 5 ha «individuato, almeno in parte significativa, i requisiti soggettivi» richiedendo il possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalle vigenti disposizioni, la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie e ponendo condizioni ostative allo svolgimento delle attività in oggetto. Pertanto, il decreto interministeriale previsto dalla disposizione censurata «dovrà limitarsi a disciplinare, nell'estremo dettaglio, norme già autosufficienti».
Massima n. 35292
È inammissibile, in quanto priva di qualunque motivazione, la censura relativa all'art. 8 del d.lgs. n. 31 del 2010 prospettata in relazione agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
Massima n. 35293
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione con cui si lamenta l'inadeguatezza del coinvolgimento regionale - limitato alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche - nella procedura per la predisposizione dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. >«La peculiare e infungibile posizione della Regione interessata all'insediamento» del singolo impianto si esprime attraverso l'intesa sulla certificazione del sito, e pertanto trova specifica considerazione nella fase successiva alla elaborazione dei criteri tecnici, nella fase, cioè, in cui «concretamente deve essere individuato il sito potenzialmente idoneo per l'insediamento». Peraltro, ove lo schema dei parametri tecnici sia così dettagliato da privare la Regione di ogni spazio di codeterminazione paritaria dell'atto, «detto schema potrà essere impugnato, se del caso anche innanzi a questa Corte con lo strumento del conflitto di attribuzione».
Massima n. 35294
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione all'art. 76 Cost. sotto il profilo della lesione delle prerogative regionali in conseguenza dell'affidamento ad un decreto interministeriale, anziché a decreti legislativi, della individuazione delle aree destinate all'insediamento degli impianti di produzione di energia nucleare, con conseguente preclusione alla Conferenza unificata di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 25 della legge delega n. 99 del 2009. >Deve essere esclusa la «ridondanza della lesione del parametro evocato sulle competenze regionali», sia in quanto la legge delega non preclude ai decreti legislativi che devono disciplinare la individuazione dei criteri tecnici di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, sia in quanto la disposizione impugnata interviene in una fase della procedura che è solo iniziale e che ha carattere essenzialmente tecnico, mentre la concreta individuazione dei siti interviene in un momento successivo secondo procedure che «assicurano la partecipazione regionale».
Massima n. 35295
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. con cui si lamenta il mancato coinvolgimento delle Regioni interessate in relazione alla sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio comunitario di giustificazione del documento programmatico sulla strategia nucleare del governo e dello schema dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. >«La considerazione complessiva della procedura consente di ritenere soddisfatte adeguatamente le pretese partecipative delle Regioni», posto che alla pretesa di più pregnanti forme di coinvolgimento si oppone «la rilevanza prevalentemente nazionale degli interessi considerati dalla disciplina» concernente il regime di sottoposizione alla VAS. Questa, infatti, rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati. - V., citate, le sentenze n. 221 del 2010 e n. 225 del 2009.
Massima n. 35296
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione sotto il profilo della mancata previsione - nella materia a riparto concorrente dell'energia - di un'intesa con la Regione interessata, o quantomeno del parere della Conferenza unificata, in ordine alle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare in relazione alla gestione dei rifiuti operazionali. >La disposizione impugnata, presidiando l'interesse alla gestione dei rifiuti radioattivi secondo standard tecnici di sicurezza, rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Stante il carattere eminentemente tecnico delle prescrizioni affidate alla competenza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, non sussistono «interessi intestabili alla sfera di autonomia politico-legislativa delle Regioni» tali da opporsi «con pari forza, rispetto alla prevalente competenza nazionale in tema di rifiuti radioattivi. In tali casi, la Costituzione non impone, in linea di principio, l'adozione dei meccanismi di leale collaborazione» i quali devono, invece, necessariamente essere previsti allorché ci sia «una concorrenza di competenze nazionali e regionali ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di una materia sull'altra». - V., citate, le sentenze n. 278 del 2010, n. 88 del 2009 e n. 231 del 2005.
Massima n. 35297
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 e comma 2 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione per violazione della competenza regionale nelle materie a riparto concorrente del governo del territorio, dell'energia, della protezione civile e della tutela della salute. >La disposizione impugnata, la quale affida alla Sogin s.p.a. la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei medesimi al termine della loro vita, «implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricade nella sfera di competenza esclusiva dello Stato: anche in tal caso, la prevalenza di tale materia su ogni altra esclude la necessità costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale». - V., citata, sent. n. 278 del 2010.
Massima n. 35298
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale dispone che con decreto interministeriale, previo parere tecnico dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, sia approvata la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. >Premesso che all'interno di tale Parco è localizzato il deposito nazionale per lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, e che la fase di gestione dei medesimi «va ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente», nel caso in esame convergono, altresì, «attività certamente riconducibili, su di un piano di concorrenza, all'art. 117, terzo comma, Cost., quanto al governo del territorio», trattandosi di localizzare e costruire strutture sul territorio regionale. Pertanto, si rende «costituzionalmente necessario il coinvolgimento sia del sistema regionale complessivamente inteso, quanto alla individuazione del sito, sia della Regione interessata, quanto alla specifica localizzazione e alla realizzazione» delle opere. Entrambe le fasi partecipative sono assicurate dall'art. 27 attraverso la previsione dell'intesa tra Stato e Regioni interessate in relazione all'insediamento del Parco tecnologico (comma 7), e dell'intesa tra Stato e Conferenza unificata in relazione alla proposta delle aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale (comma 9), di tal che «l'autonomia regionale viene preservata, nelle porzioni che spettano a ciascuno dei soggetti coinvolti».
Massima n. 35299
È inammissibile, per difetto di ridondanza sulle competenze regionali, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., sotto il profilo della lesione delle prerogative regionali conseguente all'affidamento ad un decreto ministeriale della approvazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, anziché - come previsto dall'art. 25 della legge delega - a decreti legislativi, con conseguente elusione del parere della Conferenza unificata richiesto per l'adozione di tali decreti. >La legge delega impone l'acquisizione di tale parere sul testo dei decreti legislativi ma non preclude a questi di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie in essi contenute. Inoltre, la disposizione impugnata, riferendosi alla approvazione della Carta delle aree potenzialmente idonee, «interviene in una fase preliminare del procedimento, mentre la concreta individuazione del sito è operata solo successivamente e con il coinvolgimento delle singole Regioni interessate».
Massima n. 35300
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione, sotto il profilo del mancato coinvolgimento, per mezzo dell'intesa, della Conferenza unificata ai fini dell'individuazione definitiva del sito per la realizzazione del Parco tecnologico. >In tale «fase conclusiva del procedimento, la Costituzione impone il coinvolgimento della Regione interessata, mentre i più diffusi interessi intestati alla Conferenza unificata» sono salvaguardati dall'art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale richiede l'intesa con tale soggetto sulla proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale. - V., citata, sentenza n. 62 del 2005.
Massima n. 35301
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione. La ricorrente, infatti, si limita a rinviare ai motivi di ricorso svolti con riguardo ad altra disposizione senza che sia possibile «cogliere con la necessaria chiarezza ed univocità il senso di una simile trasposizione dei motivi di ricorso da un oggetto ad un altro, del tutto differente».
Massima n. 35302
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 14 e 16, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione al principio di leale collaborazione sotto il profilo della mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e delle opere comprese nel Parco tecnologico. >Una volta selezionata l'area interessata, la fase destinata all'insediamento delle opere sul territorio della Regione «coinvolge interessi oramai consolidatisi in capo a quest'ultima, mentre resta adeguata, sul piano costituzionale, e sotto tale profilo, la scelta del legislatore delegato di riservare l'intervento della Conferenza unificata ad una fase precedente», ai sensi dell'art. 27, comma 9.
Massima n. 35303
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma lett. s) Cost., atteso che la disposizione evocata a parametro dalla Regione ricorrente è attributiva di una competenza esclusiva statale. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 278 del 2010.
Massima n. 35304
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 - il quale disciplina l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata ai fini della certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari - sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., in quanto avrebbe introdotto un meccanismo di superamento unilaterale ed autoritativo del dissenso regionale, ledendo le attribuzioni delle Regioni nella materia di potestà concorrente del trasporto e distribuzione dell'energia. >Posto che il d.lgs. n. 31 del 2010, operando una chiamata in sussidiarietà delle funzioni amministrative concernenti la materia dell'energia, coerentemente richiede l'intesa con la singola Regione interessata, la previsione del meccanismo di superamento del dissenso regionale - la quale si giustifica per l'esigenza di dare attuazione alla strategia energetica - è rispettosa delle prerogative regionali. La mancanza di accordo, infatti, non determina il trasferimento automatico del potere decisorio in capo allo Stato, «bensì l'attivazione di un procedimento volto a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative attraverso la costituzione di un soggetto terzo nominato dalle parti in modo paritario», e solo laddove neppure in tale sede sia possibile addivenire ad un'intesa, il procedimento si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prende parte anche il Presidente della Regione, e avverso il quale sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché il ricorso avanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione.
Massima n. 35305
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale, ai fini della certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari, regola un procedimento volto a raggiungere un accordo tra lo Stato e le Regioni anche attraverso la nomina di un comitato interistituzionale e, in caso di esito negativo, attribuisce prevalenza alla volontà dello Stato prevedendo l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata. >Non sussiste la denunciata lesione delle competenze regionali in quanto la disposizione impugnata «non prevede un superamento "secco" dell'opposizione regionale», dal momento che il decreto presidenziale interviene «solo dopo il fallimento delle ulteriori trattative tra le parti, svolte anche attraverso la attivazione del comitato interistituzionale» nominato in modo paritario.
Massima n. 35306
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale dispone che sia l'intesa raggiunta con la Regione interessata ai fini della certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari, sia il decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo della stessa, operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione. Tale previsione non è lesiva dell'autonomia regionale dal momento che «il decreto presidenziale è emanato all'esito dello svolgimento delle trattative volte ad addivenire ad un accordo con la Regione interessata» e tale procedura risulta adeguata.
Massima n. 35307
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sotto il profilo per cui, stabilendo che nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa con la Conferenza unificata sull'elenco dei siti certificati provvede il Consiglio dei ministri con deliberazione motivata, introdurrebbe un meccanismo di superamento unilaterale del dissenso regionale lesivo delle prerogative delle Regioni. «A parte il fatto che il comma 8 richiama, ai fini del superamento del dissenso della Conferenza, il meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 281 del 1997, tale meccanismo appare sufficientemente rispettoso del sistema regionale, dal momento che l'intesa con la Conferenza unificata interviene dopo che è stato raggiunto l'accordo con ciascuna Regione interessata, ovvero dopo che è intervenuto il decreto che tiene luogo di detto accordo».
Massima n. 35308
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale stabilisce che la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano energetico ambientale tenendo conto dell'intesa intervenuta con lo Stato sulla certificazione del sito, ovvero, in mancanza di accordo, del decreto del Presidente della Repubblica emanato all'esito del procedimento previsto dal comma 6 del medesimo art. 11. >Tale previsione non è lesiva dell'autonomia regionale in quanto non attribuisce effetti modificativi cogenti ad un atto unilaterale dello Stato nella materia di potestà concorrente dell'energia posto che il decreto presidenziale, adottato in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, è emanato all'esito dello svolgimento di trattative volte ad addivenire ad un accordo con la Regione interessata e tale procedura risulta adeguata.
Massima n. 35309
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, censurato sotto il profilo per cui introdurrebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata nell'ambito del procedimento per rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. >La disposizione censurata - stabilendo che, ove nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione non sia raggiunta la necessaria intesa con l'ente locale coinvolto, viene ad esso assegnato un congruo termine per esprimere l'intesa e, in mancanza, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell'intesa - «non trova applicazione alle intese con le Regioni» in virtù della «particolare posizione di autonomia costituzionalmente protetta» di cui esse godono e che le distingue dagli enti locali, di tal che «deve escludersi che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione». - In senso analogo, v. la citata sent. n. 278 del 2010.
Massima n. 35310
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui, nel disciplinare la localizzazione del Parco tecnologico, stabilisce che, nel caso in cui non si raggiunga l'intesa con la singola Regione interessata, viene costituito un comitato interistituzionale a composizione paritaria e, ove non si pervenga comunque alla definizione dell'intesa, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata. >Il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, intervenendo in un'ipotesi di concorrenza di competenze nella quale viene in rilievo la materia del governo del territorio, quanto alla localizzazione del parco tecnologico, e la materia della tutela dell'ambiente, quanto alla gestione delle scorie radioattive, risulta adeguato. Infatti, «se per la necessità di garantire l'autonomia regionale, il comma 7 dell'art. 27 richiede il raggiungimento dell'intesa con la singola Regione interessata alla localizzazione del Parco, tuttavia il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, previsto dal comma 8, consente allo Stato l'esercizio della propria competenza».
Massima n. 35311
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato nella parte in cui, sulla proposta di aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive, prevede un'intesa meramente eventuale con la Conferenza unificata, stabilendo che ove questa non venga raggiunta, provvede il Consiglio dei ministri con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito. >Il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, intervenendo in un'ipotesi di concorrenza di competenze nella quale viene in rilievo la materia del governo del territorio, quanto alla localizzazione del parco tecnologico, e la materia della tutela dell'ambiente, quanto alla gestione delle scorie radioattive, risulta adeguato a garantire l'autonomia regionale.
Massima n. 35312
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato nella parte in cui, nel disciplinare la procedura per il superamento del dissenso regionale in relazione all'intesa con le Regioni interessate sulle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, affida la definizione delle modalità di funzionamento del comitato interistituzionale nominato in caso di mancato raggiungimento di detta intesa ad un decreto ministeriale sul quale è acquisito il mero parere della Conferenza unificata, anziché l'intesa. >Le istanze regionali risultano sufficientemente tutelate mediante l'acquisizione del parere della Conferenza «e ciò anche al fine di garantire il funzionamento dell'organo» evitandone la paralisi in caso di mancato raggiungimento di un accordo, e ben potendo, d'altra parte, le Regioni far valere eventuali vizi del decreto ministeriale avanti alla competente autorità giudiziaria.
Massima n. 35313
Non è fondata, in riferimento all'art. 120 Cost., la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato sotto il profilo per cui introdurrebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata nell'ambito del procedimento per rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. >La disposizione censurata - stabilendo che, ove nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione non venga raggiunta la necessaria intesa con l'ente locale coinvolto, viene ad esso assegnato un congruo termine per esprimere l'intesa e, in mancanza, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell'intesa - «non trova applicazione alle intese con le Regioni» in virtù della «particolare posizione di autonomia costituzionalmente protetta» di cui esse godono e che le distingue dagli enti locali, di tal che «deve escludersi che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS e da Enel s.p.a.;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 14 e 16, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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