Corte costituzionale

Sentenza n. 277/2011

Corte cost., sent. 21 ottobre 2011, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/2011
Data di deposito
21 ottobre 2011
Data di decisione
17 ottobre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:277

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
  • legge della Regione siciliana n. 7 del 26 agosto 1992
  • legge della Regione siciliana n. 35 del 15 settembre 1997
  • art. 1, legge n. 60 del 15 febbraio 1953
  • art. 2, legge n. 60 del 15 febbraio 1953
  • art. 3, legge n. 60 del 15 febbraio 1953
  • art. 4, legge n. 60 del 15 febbraio 1953

Parametri

Massime

Massima n. 35877

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 e della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, censurate - in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e viceversa. La questione è formulata, oltre che in termini contraddittori rispetto alla riconosciuta sussistenza di una riserva di legge statale in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore, anche in modo perplesso riguardo alla possibile esistenza di una competenza normativa regionale primaria in una materia in cui sono coinvolte le cariche parlamentari nazionali. Carente è inoltre la motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale posto che il rimettente, pur dopo aver affermato l'applicabilità alla fattispecie al suo esame della sola norma statale, non ha argomentato sulla concreta necessità di applicare anche la normativa regionale.

Massima n. 35878

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 censurati - in riferimento agli artt. 3, 51, 67 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevedono «l'incompatibilità tra la carica di Parlamentare e quella di Sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, lettera c), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto con l'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei Deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica», non è fondata l'eccezione di inammissibilità prospettata in ragione del carattere additivo della pronuncia richiesta in una materia coperta da riserva di legge. Infatti, poiché il rimettente chiede, sulla scorta del principio del parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale, un intervento additivo idoneo a colmare la lacuna normativa denunciata attraverso «la trasposizione speculare» della causa di incompatibilità (direttamente ricavata dal sistema delle ineleggibilità dei parlamentari) nell'ámbito delle altre cause di incompatibilità con tale carica elettiva indicate nei censurati articoli della legge n. 60 del 1953, l'intervento richiesto non incide sul diverso profilo della operatività della nuova causa di incompatibilità, regolata come tutte le altre secondo le norme vigenti.

Massima n. 35879

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché la libertà di elettorato attivo e passivo, la mancata previsione, accanto alla scelta di escludere l'eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di grande Comune, di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale; ciò contrasta con la «naturale corrispondenza biunivoca delle cause di ineleggibilità che incidono necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione». Tale vulnus si determina tanto più in quanto la regola dell'esclusione "unidirezionale" dipende in concreto dalla circostanza meramente casuale della cadenza temporale delle relative tornate elettorali e dalla priorità o meno dell'assunzione della carica elettiva "pregiudicante" a tutto vantaggio della posizione del parlamentare. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica) e della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione - dal Tribunale civile di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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