Corte costituzionale
Sentenza n. 181/2011
Corte cost., sent. 10 giugno 2011, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/2011
- Data di deposito
- 10 giugno 2011
- Data di decisione
- 7 giugno 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 15, comma 1, secondo periodo, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 16, comma 6, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 16, comma 5, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 40, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
- art. 40, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
- art. 5-bis, comma 3, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 35676
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l'art. 42, terzo comma, Cost., l'art. 5- bis , comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio, n. 10. La censurata normativa prevede che l'indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria sia commisurata ad un valore - quello agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare, annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali - che prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignora ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il serio ristoro richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Fermo restando che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato e che non sempre é garantita dalla CEDU una riparazione integrale, l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, in guisa da garantire il giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. (Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti in riferimento all'art. 3 Cost.). Per il noto criterio secondo cui, ai fini dell'identificazione del thema decidendum , il dispositivo dell'ordinanza di rimessione va interpretato in riferimento alla motivazione, v. la citata sentenza n. 236/2009. Sui rapporti tra l'art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, v. le citate sentenze n. 349/2007 e n. 348/2007. Nel senso che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost. non può essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro, v., ex multis , le citate sentenze n. 173/1991, n. 1022/1988, n. 355/1985, n. 223/1983 e n. 5/1980. Per la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 42, terzo comma, Cost., dell'art. 5- bis , comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, v. la citata sentenza n. 261/1997. Sulla necessità che il legislatore assuma come termine di riferimento per la determinazione dell'indennizzo espropriativo il valore di mercato del bene ablato, v. la citata sentenza n. 1165/1988.
Massima n. 35677
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante la nuova normativa in materia di espropriazione. Detta norma adotta, ai fini della determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile, il criterio del valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare e, quindi, contiene una disciplina che riproduce quella già dichiarata in contrasto con la Costituzione. Peraltro, tale declaratoria non può essere estesa anche al comma 1 del citato art. 40, il quale, in relazione all'esproprio di un'area non edificabile ma coltivata (il caso di area non coltivata è previsto dal comma 2), stabilisce che l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola. La mancata previsione del valore agricolo medio e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, comunque demandata ai giudici ordinari.
Massima n. 35678
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 3, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. ed all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Premesso che la censurata disposizione è diretta ad individuare i criteri per la valutazione di edificabilità delle aree, nel caso di specie è pacifico, ed emerge dall'ordinanza di rimessione, che il suolo de quo , oggetto di cessione volontaria con acconto e riserva di conguaglio, è stato dichiarato non edificatorio con sentenza non definitiva della Corte rimettente. Quest'ultima, pertanto, non deve fare applicazione della norma suddetta, in ordine alla quale, del resto, non si rinviene nell'ordinanza una specifica motivazione diretta a spiegare le ragioni della sua evocazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dalla Corte di appello di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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