Corte costituzionale

Sentenza n. 128/2011

Corte cost., sent. 13 aprile 2011, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/2011
Data di deposito
13 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, quinquies (introdotto dalla), decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2010
  • legge n. 42 del 26 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35577

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1- quinquies , del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente. Infatti, la ricorrente muove dall'erroneo assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, mentre invece la disciplina delle Autorità d'àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'àmbito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'àmbito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico». Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre - come ha fatto con la norma impugnata - la soppressione delle Autorità d'àmbito. In senso analogo, v. citate sentenze n. 246/2009, 168/2008, n. 378 e n. 144/2007.

Massima n. 35578

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1- quinquies , del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli art. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali», perché, stante la riconducibilità della disposizione denunciata alle materie esclusive statali "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", la spettanza allo Stato della facoltà di disporre tale soppressione esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali.

Massima n. 35579

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1- quinquies , del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione all'art. 97., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'àmbito a una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di rinunciare ad un modulo organizzativo che [...] è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio». Infatti, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative e possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non si risolve in una questione sul riparto delle competenze legislative. In senso analogo, v. citate sentenze n. 33/2011, n. 52/2010, n. 237/2009, n.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 2 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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