Corte costituzionale
Sentenza n. 127/2011
Corte cost., sent. 13 aprile 2011, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/2011
- Data di deposito
- 13 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge della Regione Puglia n. 5 del 25 febbraio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35576
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), in quanto la disposizione censurata, comportando l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato, viola il principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico. In tema di stabilizzazione v. citate sentenze n. 235/2010 e n. 293/2009, 289 e n. 216/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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