Corte costituzionale

Sentenza n. 127/2011

Corte cost., sent. 13 aprile 2011, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/2011
Data di deposito
13 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge della Regione Puglia n. 5 del 25 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35576

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), in quanto la disposizione censurata, comportando l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato, viola il principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico. In tema di stabilizzazione v. citate sentenze n. 235/2010 e n. 293/2009, 289 e n. 216/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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