Corte costituzionale
Ordinanza n. 6/2011
Corte cost., ord. 5 gennaio 2011, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 6/2011
- Data di deposito
- 5 gennaio 2011
- Data di decisione
- 16 dicembre 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 62-bis, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 1, comma 17, lett. d), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35223
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni. V. anche le citate ordinanze nn. 343, n. 329, n. 320 e n. 253 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dai Giudici di pace di Bologna e di Imola con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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