Corte costituzionale
Ordinanza n. 265/2011
Corte cost., ord. 12 ottobre 2011, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 265/2011
- Data di deposito
- 12 ottobre 2011
- Data di decisione
- 5 ottobre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:265
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35850
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato sia nella parte in cui non prevede «che il provvedimento cautelare» della sospensione della patente «cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria» - così come stabilito, invece, dall'art. 187, comma 6, del codice della strada - , sia nella parte in cui prevede «che il Prefetto possa irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187» dello stesso codice. Per un verso, infatti, permane il dubbio sul carattere ancipite del petitum dell'ordinanza di rimessione - atteso che il giudice a quo ha chiesto, ad un tempo, un intervento "additivo" ed uno "ablatorio" sul testo della norma censurata, senza che sia dato comprendere se le due richieste siano in un rapporto di alternatività irrisolta o di subordinazione -; per altro verso, l'ordinanza di rimessione difetta di una motivazione non meramente assertiva in ordine alle ragioni del contrasto della norma censurata con gli artt. 13, 24, 25 e 27 Cost. e dunque in ordine alla sua non manifesta infondatezza. - Sul carattere ancipite del petitum e sui conseguenti effetti, v., ex multis , la sentenza n. 355 del 2010, e le ordinanze numeri 230 e 98 del 2009, citate nella pronuncia. - Sul difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità della questione, v., da ultimo, le citate ordinanze numeri 203 e 180 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata - in riferimento agli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione - dal Giudice di pace di Castiglione del Lago con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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