Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/2011

Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
252/2011
Data di deposito
27 luglio 2011
Data di decisione
20 luglio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:252

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35830

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell'art. 116 del codice civile, tutti come inseriti o modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale a contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre alla indeterminatezza del petitum , presenta gravi carenze nella descrizione della concreta fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, tali da impedire alla Corte lo scrutinio nel merito. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 154, 158 e 203 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, commi modificati dall'art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nonché dell'articolo 116 del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice di pace di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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