Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/2011
Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/2011
- Data di deposito
- 27 luglio 2011
- Data di decisione
- 20 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 22, lett. g) e h), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 116, codice civile
- art. 1, comma 15, legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 29, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 12, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 35830
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell'art. 116 del codice civile, tutti come inseriti o modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale a contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre alla indeterminatezza del petitum , presenta gravi carenze nella descrizione della concreta fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, tali da impedire alla Corte lo scrutinio nel merito. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 154, 158 e 203 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, commi modificati dall'art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009, nonché dell'articolo 116 del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice di pace di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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