Corte costituzionale
Ordinanza n. 237/2011
Corte cost., ord. 22 luglio 2011, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 237/2011
- Data di deposito
- 22 luglio 2011
- Data di decisione
- 19 luglio 2011
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 23 ottobre 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, comma 1, statuto regione Sardegna
- direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 117, comma 6, ultimo periodo, Costituzione
Massime
Massima n. 35794
Devono essere restituiti al rimettente, per una nuova valutazione in punto di rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 117, commi primo e sesto, ultimo periodo, e 118 Cost., nonché all'art. 3, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto consente, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l'adeguamento e l'incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, il quale, all'art. 5, comma 2, lett. c ), reca una norma di interpretazione autentica secondo cui le nuove disposizioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) debbono ritenersi applicabili anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. n. 380 del 2001, ma con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Compete, pertanto, al giudice a quo verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza della questione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti o meno valida alla luce del mutato quadro normativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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