Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/2011

Corte cost., ord. 19 maggio 2011, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
173/2011
Data di deposito
19 maggio 2011
Data di decisione
11 maggio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • legge della Regione Lombardia n. 20 del 27 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 35666

E' manifestamente inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo posto a fondamento della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d ), della legge regionale n. 20 del 2005, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., in quanto - classificando il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti come ristrutturazione edilizia, ammessa anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale - consentirebbe di derogare alle norme del decreto interministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra fabbricati. Secondo la prevalente giurisprudenza ordinaria e amministrativa, dalla quale il rimettente si è discostato, la disposizione in esame deve interpretarsi nel senso che essa consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest'ultima materia inerente all'ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, la deroga prevista dalla norma censurata - non potendo ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze, né potendo operare nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore a carattere inderogabile - non trova applicazione nel processo principale. Nel senso che la disciplina sulle distanze tra fabbricati costituisce materia inerente all'ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 232/2005. Per la manifesta inammissibilità di questioni la cui motivazione sulla rilevanza è inficiata da un erroneo presupposto interpretativo, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 34/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificata dalla legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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