Corte costituzionale
Ordinanza n. 171/2011
Corte cost., ord. 19 maggio 2011, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 171/2011
- Data di deposito
- 19 maggio 2011
- Data di decisione
- 11 maggio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 3, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, comma 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 35661
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), secondo cui le intercettazioni in cui sia stato casualmente captato un parlamentare, nel corso di un procedimento penale riguardante terzi, possono essere utilizzate nei confronti del primo solo previa autorizzazione della Camera competente. Ai fini della dimostrazione della rilevanza della questione, l'ordinanza di rimessione risulta carente di adeguata motivazione in ordine alla natura casuale delle intercettazioni, oggetto di istanza di utilizzazione da parte del pubblico ministero: in particolare, essa manca di precisare, con la necessaria univocità, quando il parlamentare sia divenuto indagato in rapporto all'epoca in cui fu captato, o comunque quando siano emersi indizi di reità a suo carico, al fine di escludere poi, con altrettanta esaustività, che l'intercettazione delle utenze dei terzi, anche alla luce della durata di esse, sia divenuta uno strumento impiegato dall'Autorità giudiziaria al fine di acquisire elementi di prova a carico del membro del Parlamento, posto che in tale ultimo caso l'intercettazione non potrebbe ritenersi casuale. - Per identica questione - formulata in termini del tutto analoghi e con le medesime carenze di motivazione - già dichiarata inammissibile, v. la citata sentenza n. 114 del 2010. - Sull'effetto di manifesta inammissibilità della questione determinato dalla carente motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 263 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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