Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/2011
Corte cost., ord. 12 gennaio 2011, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/2011
- Data di deposito
- 12 gennaio 2011
- Data di decisione
- 10 gennaio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 763, ultimo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 35249
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24 e 38 Cost. nonché al principio di ragionevolezza, in quanto dispone che «sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge». Premesso che le leggi non si dichiarano incostituzionali se esiste la possibilità di dare loro un significato che le renda compatibili con i precetti costituzionali; e che analoghe questioni sono state già dichiarate manifestamente inammissibili ed inammissibili, rispettivamente, con l'ordinanza n. 124 del 2008 e con la sentenza n. 263 del 2009; il giudice a quo , al pari dei precedenti rimettenti, ha omesso di esplorare altre possibilità interpretative e, dopo aver effettuato la propria opzione ermeneutica, ha ipotizzato talune letture della norma, le quali però trascurano del tutto la sussistenza di un non irragionevole, diverso indirizzo della giurisprudenza di merito, per affermare l'unicità dell'interpretazione sottoposta al giudizio della Corte. Per l'inammissibilità e per la manifesta inammissibilità di analoghe questioni, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 263/2009 e ordinanza n. 124/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata dal Tribunale di Livorno, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24 e 38 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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