Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2010
Corte cost., sent. 26 febbraio 2010, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2010
- Data di deposito
- 26 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana n. 133 del 25 novembre 2008
- art. 3, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 133 del 25 novembre 2008
- legge della Regione Campania n. 14 del 6 novembre 2008
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
Massime
Massima n. 34377
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 25 novembre 2008, il quale prevede che, ove non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni già rilasciate siano tutte indistintamente "prorogate di diritto" senza alcuna condizione e con termini di durata variabili, a prescindere dalla estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadano. Infatti, attraverso la previsione di un meccanismo legale che si limita, nella sostanza, ad introdurre una "proroga di diritto" per le autorizzazioni all'esercizio di cave rilasciate dal Distretto minerario, la delibera legislativa impugnata si sostituisce al provvedimento amministrativo di rinnovo, eludendo, quindi, non soltanto l'osservanza della relativa procedura già normativamente prevista, ma anche - e soprattutto - le garanzie sostanziali che quel procedimento mira ad assicurare, nel rispetto degli ambiti di competenza legislativa stabiliti dalla Costituzione; garanzie che, nella specie, riposano sulla necessità di verificare se l'attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della "proroga" o del "rinnovo" del provvedimento di autorizzazione. Inoltre, risulta "contrario all'effetto utile" della direttiva 85/337/CEE un sistema che "prorogasse" automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA (o, comunque, eventualmente, in assenza di VIA), in ipotesi più volte già "rinnovate". In via astratta - e per assurdo - le leggi regionali potrebbero mantenere inalterato lo status quo , sostanzialmente sine die , superando qualsiasi esigenza di "rimodulare" i provvedimenti autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall'ambiente. Risulta pertanto violato (restando assorbite le ulteriori questioni) sia l'art. 117, primo comma, della Costituzione, avuto riguardo al bene protetto dalla direttiva comunitaria, sia l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, coinvolgendo (attraverso la contestata previsione "derogatoria") materia riservata alla legislazione statale. In tema di tutela ambientale, v. citate sentenze n. 1/2010, n. 225, n. 234/2009, n. 104/2008, n. 378/2007. Sull'asserita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., v. citata sentenza n. 368/2008. In senso analogo, v. citata sentenza n. sentenza n. 271/2008.
Massima n. 34378
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 25 novembre 2008, il quale stabilisce il venir meno della sanzione della esclusione per un periodo di dieci anni dalla possibilità di ottenere l'autorizzazione all'attività estrattiva per coloro che abbiano svolto attività di escavazione non autorizzate, qualora ciò sia avvenuto per uno "sconfinamento accidentale" rispetto al programma autorizzato, salvo i casi di recidiva. Le ragioni enunciate a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa in esame valgono anche in riferimento alla disposizione dettata dall'art. 3, comma 2, della medesima delibera legislativa, trattandosi di norma priva di reale autonomia nel contesto del provvedimento impugnato. Risulta pertanto violato (restando assorbite le ulteriori questioni) sia l'art. 117, primo comma, della Costituzione, avuto riguardo al bene protetto dalla direttiva comunitaria, sia l'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, coinvolgendo (attraverso la contestata previsione "derogatoria") materia riservata alla legislazione statale.
Massima n. 34379
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive». In particolare i commi 1, 2 e 3 della normativa denunciata prevedono una disciplina di eccezionale prorogatio destinata a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave. Tale disciplina, da un lato, non garantisce che le autorizzazioni in corso di "esercizio" (originario o prorogato) fossero state - ab origine o in sede di proroga - assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall'altro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo cristallizza, ex lege , l'elusione dell'obbligo e, con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le ragioni che sostengono la declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 coinvolgono anche le previsioni dettate nei commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, in quanto connesse al censurato "automatismo" della proroga.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 25 novembre 2008, recante «Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio»;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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