Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2010
Corte cost., sent. 18 febbraio 2010, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2010
- Data di deposito
- 18 febbraio 2010
- Data di decisione
- 10 febbraio 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 5 gennaio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 34344
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 32 Cost., nella parte in cui stabilisce che il capo di ufficio consolare di prima categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare, ma non prevede che egli possa «servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di sostegno». La violazione degli indicati parametri è esclusa dalla praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata disposizione. Infatti, premesso che la legge n. 6 del 2004, introducendo nel corpo del codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ha delineato un complesso normativo inscindibile volto a garantire all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e a limitare nella minore misura possibile la sua capacità, la disposizione in esame, riconducendo al potere giurisdizionale del console, con clausola di chiusura, anche le funzioni ed i poteri in materia di assistenza pubblica e privata, sembra consentire agevolmente, in virtù di un'interpretazione evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l'amministrazione di sostegno. Né osta alla praticabilità di siffatta interpretazione adeguatrice la circostanza che si determini, come nella specie, un conflitto di competenza fra il giudice tutelare in Italia e il console, tenuto conto che la competenza a nominare l'amministratore di sostegno è pacificamente riconosciuta al giudice tutelare del luogo in cui l'interessato ha la residenza. Invero, l'ipotetica possibilità di un conflitto di competenza potrebbe semmai presentarsi come un mero inconveniente di fatto, peraltro risolvibile con l'ordinario procedimento per conflitto di competenza, ma non come un ostacolo giuridicamente rilevante all'interpretazione costituzionalmente orientata, come invece erroneamente ritenuto dal rimettente. Sulla complessiva disciplina introdotta nel codice civile dalla legge n. 6 del 2004 e sulle relative finalità di tutela dell'incapace, v. la citata sentenza n. 440/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 32 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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