Corte costituzionale
Sentenza n. 356/2010
Corte cost., sent. 15 dicembre 2010, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 356/2010
- Data di deposito
- 15 dicembre 2010
- Data di decisione
- 1° dicembre 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:356
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35155
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110 cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nella parte in cui limita a centottanta giorni all'anno il riconoscimento dell'indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi. Invero, la norma in esame - che si limita a garantire, in caso di malattia del lavoratore, il diritto al trattamento economico ed alla conservazione del posto di lavoro nella misura e nei tempi determinati dalla legge e dalle norme contrattuali - non individua il termine massimo indennizzabile per i periodi di malattia dei lavoratori, riservando tale disciplina ad altre fonti legali, ai contratti collettivi, agli usi ed all'equità. Il giudice a quo non ha tenuto conto delle ulteriori fonti applicabili nel caso di specie e, in particolare, del d.lgs. C.p.S. n. 1304 del 1947, il quale, in caso di malattia, pone a carico dell'allora Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM), cui oggi è subentrato l'INPS, il pagamento della relativa indennità giornaliera, dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno. L'indicazione del medesimo periodo massimo indennizzabile è stata poi ripresa dagli artt. 104 e 105 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, stipulato il 24 luglio 2004. Pertanto, l'inconferenza della disposizione denunciata, il mancato esame da parte del rimettente delle suddette disposizioni e l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromettono l' iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura e ne determinano l'inammissibilità, precludendone lo scrutinio. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta identificazione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 92/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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