Corte costituzionale

Sentenza n. 354/2010

Corte cost., sent. 15 dicembre 2010, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
354/2010
Data di deposito
15 dicembre 2010
Data di decisione
1° dicembre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:354

Norme oggetto del giudizio

  • art. 59, comma 3, legge della Regione Puglia n. 14 del 4 agosto 2004

Parametri

Massime

Massima n. 35152

Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 per omessa verifica da parte del rimettente del perdurare della rilevanza della questione, stante la dedotta sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante nel giudizio principale in ragione del conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un punteggio inferiore al minimo richiesto nelle prove orali del concorso. Infatti, il collegio rimettente motiva in modo non implausibile circa la rilevanza della questione sollevata e, inoltre, va considerato che il giudizio costituzionale è autonomo rispetto a quello principale, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione.

Massima n. 35153

Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum, in quanto invece il petitum è chiaro e univoco, dato che il rimettente chiede una pronuncia con effetto di annullamento della disposizione censurata, senza fare alcun riferimento ad interventi additivi o manipolativi da parte della Corte.

Massima n. 35154

È costituzionalmente illegittimo l'art. 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004,n. 14, il quale fa «salvi gli esiti» di «procedure di progressione verticale» interamente riservate a personale interno, che erano state bandite ed espletate in applicazione di norme legislative dichiarate per tale ragione illegittime con sentenze della Corte costituzionale e che erano state conseguentemente annullate dal giudice amministrativo. In tal modo la disposizione denunciata riproduce il medesimo vizio di quelle norme già dichiarate illegittime per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a causa della previsione di una riserva al personale interno della totalità dei posti messi a concorso dalla pubblica amministrazione. Infatti una riserva integrale ai dipendenti già in servizio dei posti messi a concorso, come quella prevista dalle procedure di cui la disposizione censurata ha fatto salvi gli esiti, contraddice il carattere aperto della selezione che costituisce un elemento essenziale del concorso pubblico e il suo difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 97 Cost. Sotto altro profilo, la norma censurata, in quanto legge provvedimento che incide sugli effetti di un giudicato, interferisce con l'esercizio della funzione giurisdizionale, determinando una violazione anche degli artt. 24 e 113 Cost. In tal senso, sulla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., v. la citata precedente sentenza n. 373/2002 nonché le sentenze n. 169 e n. 100/2010, n. 293/2009. Circa la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., v. citate sentenze n. 24/2009 e n. 2672007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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