Corte costituzionale
Sentenza n. 328/2010
Corte cost., sent. 17 novembre 2010, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 328/2010
- Data di deposito
- 17 novembre 2010
- Data di decisione
- 3 novembre 2010
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:328
Parametri
- art. 33, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
- art. 10, legge n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 5, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
Massime
Massima n. 35045
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività, formulata dalla difesa provinciale nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti proposto dal Governo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, sorto a seguito della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 aprile 2009, n. 1034. Il ricorso è stato, infatti, notificato il 17 luglio 2009 e, dunque, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della delibera impugnata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, avvenuta il 19 maggio 2009; tale pubblicazione fissa il dies a quo per il decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953. Ai fini della decorrenza del termine per la notifica del ricorso, con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, vedi, citate, sentenze n. 121 del 2005 e n. 461 del 1995, ordinanza n. 195 del 2004; ovvero nel Bollettino Ufficiale della Regione, vedi, citate, sentenze n. 140 del 1999, n. 611 del 1987 e n. 286 del 1985.
Massima n. 35046
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulata dalla difesa provinciale nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti proposto dal Governo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, sorto a seguito della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 aprile 2009, n. 103, recante l'approvazione dei modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica, in considerazione dell'effetto prodotto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, che ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato. Infatti, l'interesse non sempre viene meno per il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, poiché la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze. In senso analogo, vedi, citate, sentenze n. 287 del 2005, n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004.
Massima n. 35047
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra enti proposto dal Governo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, sorto a seguito della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 aprile 2009, n. 103, recante l'approvazione dei modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica, è inconferente l'evocazione degli artt. 117 e 118 Cost. quali parametri asseritamente violati dalla deliberazione censurata. Infatti, in materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicché non ricorrono, nella specie, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. In senso analogo, vedi, citata, sentenza n. 213 del 2009.
Massima n. 35048
Non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado; dal che consegue annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1034 del 14 aprile 2009, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica. La deliberazione censurata esorbita dai limiti posti dall'art. 9, n. 2 (secondo cui la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria attribuita alla Provincia di Bolzano incontra anche lo specifico limite «dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»), in riferimento agli artt. 5 e 16 dello statuto regionale, ponendosi così in contrasto con la Costituzione ed, in particolare, con il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 (con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità dedotti). Infatti, il potere della Giunta regionale di approvare «i modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado», di cui all'art. 18 della legge della Provincia di Bolzano n. 12 del 2000, deve essere ritenuto un potere condizionato e limitato dai contenuti dei modelli ministeriali previamente adottati, nella parte in cui essi siano espressivi di esigenze unitarie, attribuibili alla sfera di competenza dello Stato (cfr. d.P.R. n. 89 del 1983).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia;
annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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