Corte costituzionale
Sentenza n. 285/2010
Corte cost., sent. 28 luglio 2010, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 285/2010
- Data di deposito
- 28 luglio 2010
- Data di decisione
- 20 luglio 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:285
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 34933
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità. Il mero richiamo alle argomentazioni prospettate dalle parti nel processo principale rende l'ordinanza di rimessione priva del requisito dell'autosufficienza, dovendo il giudice esplicitare le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma censurata in modo tale da permettere alla Corte di verificare la sussistenza del requisito della rilevanza, non potendosi supplire a tale carenza per mezzo del riferimento sopra indicato.
Massima n. 34934
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica l'indennità di maternità. Infatti, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre. In tema di congedo parentale, v. citate sentenze n. 371/2003, n. 197/2002, n. 405/2001, nonché sentenza n. 1/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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