Corte costituzionale

Sentenza n. 265/2010

Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/2010
Data di deposito
21 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:265

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34861

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 5, paragrafi 1, lett. c ), e 4, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale (art. 609- bis cod. pen.), atti sessuali con minorenne (art. 609- quater cod. pen.) e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- bis cod. pen.), si presenta del tutto plausibile la soluzione interpretativa sulla cui base i rimettenti affermano la rilevanza delle questioni nei procedimenti a quibus , benché questi abbiano ad oggetto imputazioni di fatti commessi prima della vigenza della norma censurata. La giurisprudenza di legittimità risulta, infatti, concorde nel ritenere che il nuovo testo dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dalla novella del 2009, sia destinato a trovare applicazione - in forza del principio tempus regit actum , che disciplina la successione delle norme processuali - anche nei procedimenti in corso, relativi appunto a fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella suddetta: ciò, quantomeno allorché si discuta, come nei casi di specie, di istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, precedentemente applicata, con altra misura meno gravosa, riscontrandosi oscillazioni giurisprudenziali solo in rapporto all'ipotesi inversa.

Massima n. 34862

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 5, paragrafi 1, lett. c ), e 4 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale (art. 609- bis cod. pen.), atti sessuali con minorenne (art. 609- quater cod. pen.) e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- bis cod. pen.), i rimettenti sottopongono allo scrutinio di costituzionalità esclusivamente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria a soddisfare le esigenze cautelari tipizzate dall'art. 274 cod. proc. pen., mentre resta fuori del devoluto la presunzione relativa di sussistenza delle suddette esigenze parimenti contemplata dall'impugnata disposizione: dandosi per scontata questa sussistenza, ciò che rileva, secondo i rimettenti, e determina l'illegittimità costituzionale è la lesione del principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato.

Massima n. 34863

È costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600- bis , primo comma, 609- bis e 609- quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma lede il principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato in sede di applicazione delle misure cautelari, violando sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai rispettivi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Innanzitutto, non può estendersi ai delitti di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne la ratio giustificativa della deroga alla disciplina ordinaria prevista per i procedimenti di mafia, per la quale dalla struttura della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere. Non è consentita analoga conclusione per i citati delitti sessuali, poiché i fatti concreti, riferibili alle relative fattispecie, non solo presentano disvalori nettamente differenziabili, ma possono altresì proporre esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con diverse misure. Per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti integranti i delitti in questione spesso sono meramente individuali e tali da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura. Né la ragionevolezza della norma de qua potrebbe essere rinvenuta nella gravità astratta del reato riferita all'entità della pena e all'elevato rango dell'interesse tutelato, poiché questi parametri rilevano in sede di determinazione della sanzione, ma risultano inidonei a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza e del grado delle esigenze cautelari, che condiziona l'identificazione delle misure idonee a soddisfarle. Tanto meno, infine, la presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria potrebbe essere legittimata dall'esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, determinate dall'asserito incremento di tale deplorevole forma di criminalità. L'eliminazione o riduzione dell'allarme sociale non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia preventiva, trattandosi di una funzione istituzionale della pena che presuppone la certezza circa il responsabile del reato. Invero, la totale vanificazione del principio di adeguatezza nella scelta della misura cautelare, in difetto di un'idonea ratio giustificativa, unita alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta lo statuto custodiale verso finalità metacautelari, riservate nel disegno costituzionale alla sanzione penale inflitta all'esito di un giudizio definitivo di responsabilità. Peraltro, al fine di attingere la compatibilità costituzionale della norma censurata, non è necessaria l'integrale rimozione della presunzione in esame, della quale é costituzionalmente inaccettabile il suo carattere assoluto, che si risolve in un'indiscriminata negazione di rilievo al principio del minore sacrificio necessario, anche quando sussistano specifici elementi da cui desumere la sufficienza di misure diverse e meno rigorose della custodia in carcere. La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza di quest'ultima non eccede, dunque, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, evitandosi comunque, in tal modo, l'irrazionale equiparazione dei procedimenti per i delitti sessuali a quelli concernenti la criminalità mafiosa e lasciandosi spazio alla differenziazione delle varie fattispecie concrete. I reati in questione restano assoggettati ad un regime cautelare speciale, tuttavia attenuato dalla natura relativa, e quindi superabile, della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria e, perciò, non incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento. (Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost.). Sui limiti di legittimità costituzionale delle misure cautelari, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale, v. le citate sentenze n. 299/2005, n. 1/1980 e n. 64/1970. In relazione a talune ipotesi, previste dal cod. proc. pen., di obbligatoria applicazione della custodia cautelare in carcere, v. le citate ordinanze n. 130/2003, n. 40/2002 e n. 450/1995. Nel senso che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' id quod plerumque accidit », v. la citata sentenza n. 139/2010, ove si è ritenuta l'illegittimità di una presunzione assoluta lesiva del fondamentale diritto di difesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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