Corte costituzionale

Sentenza n. 235/2010

Corte cost., sent. 7 luglio 2010, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/2010
Data di deposito
7 luglio 2010
Data di decisione
5 luglio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:235

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009
  • art. 3, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009
  • art. 3, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009
  • art. 3, comma 12, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009
  • art. 9, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009
  • art. 9, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34797

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, disposizione che intende porre dei limiti alla possibilità della Regione di ricorrere, per far fronte a esigenze lavorative, a contratti a tempo determinato. Deve escludersi la dedotta violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la norma censurata è inquadrabile nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dallo statuto sardo alla competenza legislativa esclusiva della Regione; infatti, la disposizione denunciata, limitando la facoltà della Giunta regionale di ricorrere, per far fronte alle proprie esigenze operative, all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, mira a regolamentare le modalità di instaurazione di contratti di lavoro con la Regione; essa, dunque, spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro ed incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive discendenti da tale tipologia flessibile di contratto di lavoro. Quanto alla dedotta irragionevolezza della preferenza accordata alla selezione concorsuale per soli titoli e alla conseguente denunciata violazione del principio del concorso pubblico, con conseguente asserita lesione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., la Corte ha più volte sottolineato il carattere non assoluto del principio enunciato nell'art. 97 Cost., ed ha affermato la legittimità di forme di selezione più agili, purché rispettose dell'esigenza di garantire parità nell'accesso e un adeguato livello di competenza; invero, v'è diversità di situazione tra le forme contrattuali previste per le assunzioni a tempo determinato, in cui la temporaneità dell'incarico può giustificare deroghe al principio del pubblico concorso, rispetto a quelle a tempo indeterminato; sicché, la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello, in luogo di quello, maggiormente garantito, per titoli ed esami, è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni. Sui criteri di identificazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata, v. citate sentenze n. 165/2007 e n. 368/2008. Sulla riconducibilità della regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali di competenza residuale delle Regioni, v. citate sentenze n. 380/2004, n. 95/2008 e n. 100/2010. Sulla diversità di situazione delle forme contrattuali a tempo determinato, in cui la temporaneità dell'incarico può giustificare deroghe al principio del pubblico concorso, rispetto a quelle a tempo indeterminato, v. citate sentenze n. 252 e n. 293/2009.

Massima n. 34798

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3. Il comma 2 autorizza la Regione a finanziare programmi di stabilizzazione, prescindendo dall'espletamento di concorsi. Il comma 3 stabilisce che comuni e province provvedano alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari e ne demanda l'attuazione agli enti locali, dettando criteri per la selezione del personale. Orbene, le due norme citate consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati; pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.

Massima n. 34799

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 12 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge. La norma viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost.; infatti, la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive. In senso analogo, v. citate sentenze n. 293/2009 e n. 205/2006.

Massima n. 34800

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, che contiene disposizioni in materia di utilizzo del personale precario nell'ambito delle istituzioni scolastiche. In primo luogo, l'individuazione del parametro (art. 5, lettera a, dello statuto) non è pertinente, perché la norma che rileva ai fini della competenza della Regione in materia di istruzione è ormai l'art. 117, terzo comma, Cost., che delinea spazi di autonomia regionale più ampi, rispetto alle norme statutarie, e non più l'art. 5, lettera a), dello statuto speciale. La disposizione denunciata è poi rispettosa del principio di leale collaborazione perché, conformemente a quanto stabilito con l'accordo sottoscritto con il Ministro competente in data 31 luglio 2009, la norma demanda, sia pure in modo implicito, la fase di confronto con l'autorità statale periferica al momento della concreta attuazione delle misure programmate. L'utilizzo, infatti, di risorse ed apparati centrali, nonché il coinvolgimento di risorse ed istituzioni nazionali, non può materialmente avvenire senza l'intesa con l'ufficio scolastico regionale.

Massima n. 34801

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 36, che attribuisce alla Giunta il compito di definire, tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, le modalità e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche e delega l'assessorato regionale alla pubblica istruzione ad attuare tali criteri mediante una più razionale distribuzione delle risorse umane tra le scuole. In riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna, il parametro costituzionale invocato è incongruo, atteso che l'art. 117 Cost., per effetto dell'art. 3 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, ha inserito l'istruzione tra le materie di legislazione concorrente ed ha così assegnato alla Regione uno spazio di autonomia più ampio rispetto alle norme statutarie; ne consegue che il parametro evocato non è pertinente, dovendosi ora avere riguardo, ai fini della competenza della Regione in materia di istruzione, all'art. 117, terzo comma, Cost., piuttosto che agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna. Anche in riferimento alla competenza statale esclusiva in tema di ordinamento ed organizzazione del sistema scolastico ed all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sui livelli essenziali delle prestazioni, la questione sollevata non è fondata. E' infatti riferibile all'ambito di pertinenza regionale sia il settore della programmazione scolastica regionale, sia quello relativo al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, al quale è intimamente collegata la ripartizione delle correlative risorse di personale; né rileva nella specie il richiamo alla fissazione dei livelli essenziali di prestazione, perché la definizione dell'assetto organizzativo e gestorio del servizio rimane del tutto estranea al predetto parametro. Infine, con riguardo al rispetto della normativa statale in materia di istruzione e del principio di leale collaborazione, va rilevato, in primo luogo, che non sono stati neppure indicati i principi generali, derivanti dalla normativa statale, che sarebbero stati violati; in secondo luogo, avendo la Regione disciplinato con legge la materia, non v'è da salvaguardare alcuna esigenza di continuità di funzionamento del servizio di istruzione che giustifichi tuttora l'intervento dell'ufficio scolastico regionale. Da ultimo, la distribuzione del personale all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base di scelte programmatiche e gestionali che rilevano solamente all'interno della Regione è da ritenere appartenente alla competenza legislativa dell'ente territoriale. Nel senso della riconducibilità della distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome alla competenza legislativa regionale, v. citate sentenze n. 200/2009, e n. 13/2004. Sull'estraneità dell'assetto organizzativo e gestorio del servizio alla fissazione dei livelli essenziali di prestazione, v. citate sentenze n. 200/2009 e n. 120/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 12, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e agli artt. 3, lettera a), e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 5, lettera a), dello statuto della Regione Sardegna e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna, all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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