Corte costituzionale
Sentenza n. 227/2010
Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/2010
- Data di deposito
- 24 giugno 2010
- Data di decisione
- 21 giugno 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, lett. r), legge n. 69 del 22 aprile 2005
Parametri
- art. 18, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 12, (ora 18), Trattato CE
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
Massime
Massima n. 34774
Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), sicché, nella specie, non può esplicare effetti sul giudizio di costituzionalità la rinuncia al ricorso trasmessa dalla rimettente Corte di cassazione. In senso analogo, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 244/2005, ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002.
Massima n. 34775
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati, pur se implicitamente, nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, non possono formare oggetto della decisione i parametri ed i profili di costituzionalità prospettati dalla parte privata costituita in giudizio innanzi alla Corte e diversi da quelli evocati dal giudice rimettente. In senso conforme, v. le citate sentenze n. 50/2010, n. 236/2009, n. 56/2009 e n. 130/2008.
Massima n. 34776
La questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito, mediante il richiamo dei principi da questi enunciati. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. r ), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sollevate in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., devono essere scrutinate anche in riferimento all'art. 11 Cost., risultando chiaro dagli atti di promovimento che la rimettente Corte di cassazione ha fatto applicazione dei principi della giurisprudenza costituzionale in ordine al complessivo rapporto tra l'ordinamento giuridico italiano e il diritto dell'Unione europea affermati e ribaditi in forza del suddetto parametro costituzionale. In tema di parametri non formalmente evocati ma ai quali il giudice a quo faccia riferimento, v., ex multis , le citate sentenze n. 170/2008, n. 26/2003, n. 69/1999 e n. 99/1997.
Massima n. 34777
La giurisprudenza costituzionale ha individuato il sicuro fondamento del rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario nell'art. 11 Cost., in forza del quale la Corte ha riconosciuto, tra l'altro, il principio di prevalenza del diritto comunitario e, conseguentemente, il potere-dovere del giudice comune di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto. Il novellato art. 117, primo comma, Cost. - che pure ha colmato la lacuna della mancata copertura costituzionale per le norme internazionali convenzionali, escluse dalla previsione dell'art. 10, primo comma, Cost. - ha dunque confermato espressamente, in parte, ciò che era stato già collegato all'art. 11 Cost., e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Nel caso in esame, i rimettenti hanno correttamente valutato l'esistenza del contrasto tra l'impugnato art. 18, comma 1, lett. r ), della legge n. 69 del 2005 e la decisione quadro n. 584 del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e, con motivazione plausibile, hanno ritenuto preclusa l'interpretazione conforme da numerose decisioni della stessa Corte di cassazione, suffragate sia dalla lettera della disposizione che dai lavori preparatori, e configuranti un vero e proprio diritto vivente. Il rilevato contrasto tra la normativa di recepimento e la decisione quadro, insanabile in via interpretativa, non poteva trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma dell'Unione europea priva di efficacia diretta, ma doveva essere sottoposto alla verifica di costituzionalità della Corte. Inoltre, gli atti nazionali attuativi di una decisione quadro con base giuridica nel Trattato sull'Unione europea e relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale non sono sottratti alla verifica di legittimità rispetto alle conferenti norme del Trattato CE, ora Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che integrano a loro volta i parametri costituzionali - artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - che a quelle norme fanno rinvio. Nella specie rileva, infatti, oltre alla citata decisione quadro, l'art. 12 del Trattato CE, oggi art. 18 del TFUE, che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità nel campo di applicazione del Trattato. Anche sotto tale profilo è corretto il ricorso al giudice delle leggi, poiché il contrasto della norma con il principio di non discriminazione non è sempre di per sé sufficiente a consentire la "non applicazione" della confliggente norma interna da parte del giudice comune. Invero, il divieto in esame, pur essendo in linea di principio di diretta applicazione ed efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque incompatibile la norma nazionale che formalmente vi contrasti, poiché é consentito al legislatore nazionale di prevedere una limitazione alla parità di trattamento tra il proprio cittadino e il cittadino di altro Stato membro, a condizione che sia proporzionata e adeguata. L'ipotesi di illegittimità della norma nazionale per non corretta attuazione della decisione quadro è riconducibile, pertanto, ai casi in cui, secondo la giurisprudenza della Corte, non sussiste il potere del giudice comune di «non applicare» la prima, bensì il potere-dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., integrati dalla norma conferente dell'Unione, laddove, come nella specie, sia impossibile escludere il detto contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall'ordinamento. Nel senso che il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario trova il suo «sicuro fondamento» nell'art. 11 Cost., v. le citate sentenze n. 232/1975, n. 183/1973, n. 98/1965 e n. 14/1964. Sulla necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 11 Cost. in caso di contrasto, insanabile in via interpretativa, tra una norma interna e norme comunitarie prive di effetto diretto, v. le citate sentenze n. 284/2007 e n. 170/1984. Sul principio di prevalenza del diritto comunitario e sui relativi limiti derivanti dal rispetto dei principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona, v. le citate sentenze n. 126/1996 e n. 170/1984. Sulla portata del novellato art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 102/2008, n. 349/2007, n. 348/2007, n. 284/2007 e n. 169/2006. Sulle circostanze che precludono al giudice comune la disapplicazione della norma interna in ipotesi incompatibile con il diritto comunitario, v., altresì, la citata sentenza n. 28/2010. Nel senso che le sentenze della Corte di giustizia vincolano il giudice nazionale all'interpretazione da essa fornita, sia in sede di rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura d'infrazione, v. le citate sentenze n. 168/1991, n. 389/1989 e n. 113/1985.
Massima n. 34778
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., l'art. 18, comma 1, lett. r ), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La disposizione impugnata - che consente alla corte di appello di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e di disporre che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto qualora la persona ricercata sia cittadino italiano - tradisce la lettera e la ratio della norma dell'Unione europea alla quale avrebbe dovuto dare corretta attuazione, vale a dire l'art. 4, punto 6, della decisione quadro n. 584 del 2002 che attribuisce al legislatore nazionale la facoltà di prevedere che l'autorità giudiziaria rifiuti la consegna del condannato ai fini dell'esecuzione della pena detentiva nello Stato emittente quando si tratti di un cittadino dello Stato dell'esecuzione, ovvero ivi risieda o vi abbia dimora. Detta norma, come interpretata dalla Corte di giustizia, intende accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. In tal senso, il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e lavorativo, nel quale si rivela più facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia. Gli Stati membri certamente avevano la facoltà di prevedere o di non prevedere il rifiuto di consegna; tuttavia, una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, andava rispettato il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 12 del Trattato CE (oggi art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Tale divieto consente sì di differenziare la situazione del cittadino di uno Stato membro dell'Unione rispetto a quella del cittadino di un altro Stato membro, ma la differenza di trattamento deve avere una giustificazione legittima e ragionevole, sottoposta ad un rigoroso test di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito. La censurata disposizione esclude, invece, radicalmente l'ipotesi che il cittadino di altro Stato membro possa beneficiare del rifiuto di consegna e dunque dell'esecuzione della pena in Italia. Ciò si traduce in una discriminazione soggettiva del cittadino di altro Paese dell'Unione in quanto straniero, che, in difetto di una ragionevole giustificazione, non è proporzionata. All'autorità giudiziaria competente spetta accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora, legittime ed effettive, all'esito di una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalità della sua presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con le nozioni comunitarie di residenza e di dimora e con le indicazioni fornite al riguardo dalla Corte di giustizia. Infine, resta riservata al legislatore la valutazione dell'opportunità di precisare le condizioni di applicabilità al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, in conformità alle conferenti norme dell'Unione europea, così come interpretate dalla Corte di giustizia. (Restano assorbite le questioni poste con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). Per l'affermazione che «Il mandato d'arresto europeo poggia sul principio dell'immediato e reciproco riconoscimento del provvedimento giurisdizionale. Tale istituto, infatti, a differenza dell'estradizione non postula alcun rapporto intergovernativo, ma si fonda sui rapporti diretti tra le varie autorità giurisdizionali dei Paesi membri, con l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate», v. la citata sentenza n. 143/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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