Corte costituzionale

Sentenza n. 20/2010

Corte cost., sent. 28 gennaio 2010, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/2010
Data di deposito
28 gennaio 2010
Data di decisione
25 gennaio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 14, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34283

V. titoletto.

Massima n. 34284

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della stessa questione per mancanza di argomenti minimi, idonei ad individuarla, in quanto le ricorrenti adeguatamente motivano in ordine ai diversi profili di censura prospettati nei rispettivi ricorsi, con particolare attenzione alla denunciata disparità di trattamento a danno del patrimonio indisponibile delle Regioni.

Massima n. 34285

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per formulazione «generica ed astratta» della questione. Appare infatti evidente che la ricorrente intende tutelare il fascio delle funzioni amministrative che abbiano per oggetto i beni del patrimonio regionale (art. 118 Cost.), e che, difendendo quest'ultimo, si ponga con sufficiente chiarezza una questione valutabile alla luce anche dell'art. 119 Cost.

Massima n. 34286

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento al principio di uguaglianza e al principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. Dalla lettura della impugnata disposizione, dalla quale si evince una evidente discrasia tra i titolari del potere di opposizione ed i titolari dei beni interessati dalle installazioni in oggetto, non sono desumibili elementi testuali e sistematici per escludere che l'espressione «soggetti pubblici», nella sua tangibile latitudine semantica, sia tale da ricomprendere anche le Regioni. Tant'è vero che l'altro elemento idoneo a legittimare il predetto rifiuto - la concreta turbativa al «pubblico servizio» - è tale da abbracciare altresì le attività, così qualificabili, poste in essere dall'amministrazione regionale. Una simile differenzazione è irragionevole dal momento che la ratio sottesa alla impugnata disposizione è quella di contemperare le esigenze di diffusione degli impianti di fibra ottica con gli interessi al cui soddisfacimento sono preordinati i servizi erogati da tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le Regioni: servizi rispetto ai quali i beni del patrimonio indisponibile assolvono ad una indefettibile funzione strumentale. In tema, v. citate sentenze n. 355/1994; n. 276/1991; n. 243/1974. In tema di patrimonio indisponibile, v. citate sentenze n. 219 e n. 79/1972.

Massima n. 34287

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata sotto il profilo che non sarebbe legittima, per violazione degli artt. 118 e 119 Cost., «la astratta precostituzione per legge di una generica ed apodittica affermazione di prevalenza - sempre e comunque - dell'interesse dello sviluppo della banda larga rispetto alle legittime pretese delle Regioni titolari di beni interessati da tale sviluppo». Ristabilita l'eguaglianza di trattamento fra tutti i soggetti pubblici titolari di patrimoni indisponibili nella clausola di salvaguardia di cui al comma 14 dell'art. 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'individuazione circoscritta a questa tipologia di beni e, dunque, non estesa ad altri, come i beni del patrimonio disponibile degli enti pubblici, in genere non destinati a pubblici servizi, rientra nell'esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità del legislatore. E ciò tanto più in un settore nel quale è evidente l'interesse collettivo alla sollecita realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. In tema, v. citate sentenze n. 336/2005 e n. 138/1981.

Massima n. 34288

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata sotto il profilo che non sarebbe legittima, per violazione degli artt. 3 e 119 Cost., la mancata previsione di compensi o canoni per l'utilizzo di suolo pubblico a favore dei soggetti pubblici, i quali verserebbero in una condizione irragionevolmente deteriore rispetto ai soggetti privati. La questione muove da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la disposizione impugnata non preclude alla Regione di invocare, ove ne sussistano i presupposti, la previsione di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che, in ordine alle «servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante», ammette l'indennizzabilità del sacrifico sofferto; donde, la posizione della Regione e dei soggetti privati è identica, potendo l'una e gli altri invocare l'indennità solo in caso di costituzione di una servitù, e non già in presenza di una limitazione legale della proprietà.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale poste dai medesimi;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l’opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio disponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l’opposizione alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede alcuna indennità per l’utilizzo di suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile delle Regioni per l’installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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