Corte costituzionale

Sentenza n. 189/2010

Corte cost., sent. 28 maggio 2010, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/2010
Data di deposito
28 maggio 2010
Data di decisione
26 maggio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58-quater, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 34691

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30 e 31 Cost., in quanto stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), per avere il rimettente omesso di valutare la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato conforme ai principi costituzionali evocati. Invero, è possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma de qua , basata sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost., e confermata dalla giurisprudenza della Corte, che ha escluso l'ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati. La stessa giurisprudenza di legittimità - con talune pronunce successive all'ordinanza di rimessione e, tuttavia, ugualmente idonee ad attestare l'esistenza di uno spazio ermeneutico utilmente esplorabile dal rimettente - ha ritenuto che il denunciato art. 58- quater , primo comma, ord. pen. non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen., ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale, sui progressi trattamentali e il grado di rieducazione compiuto. Un'eventuale interpretazione adeguatrice della disposizione in esame potrebbe condurre ad escludere la fondatezza delle censure proposte dal rimettente, in relazione a tutti i parametri evocati. Infatti, la possibilità di valutare, caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. consentirebbe di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena e la compromissione degli interessi della famiglia e dei figli minorenni, costituzionalmente protetti. Nel senso che, nella materia dei benefici penitenziari, è criterio «costituzionalmente vincolante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso», v. la citata sentenza n. 436/1999. Sull'incompatibilità costituzionale della radicale esclusione del ricorso a criteri individualizzanti nella materia disciplinata dall'ordinamento penitenziario, v. le citate sentenze n. 79/2007, n. 257/2006 e n. 255/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30 e 31 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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