Corte costituzionale

Sentenza n. 179/2010

Corte cost., sent. 20 maggio 2010, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/2010
Data di deposito
20 maggio 2010
Data di decisione
12 maggio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, legge della Regione Calabria n. 19 del 12 giugno 2009
  • art. 54, comma 1, legge della Regione Calabria n. 19 del 12 giugno 2009
  • art. 54, comma 2, legge della Regione Calabria n. 19 del 12 giugno 2009
  • art. 12, comma 2, legge della Regione Calabria n. 19 del 12 giugno 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34670

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione. Al fine della tempestività dell'impugnazione proposta in via principale, rileva non già la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte alla quale esso deve essere notificato, bensì la data in cui il notificante ha consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione. Nella fattispecie, il ricorso è stato consegnato all'ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Roma il 17 agosto 2009 e, dunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (pubblicazione avvenuta il 19 giugno 2009).

Massima n. 34671

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione sollevata avverso l'art. 12 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33. Nella sua nuova formulazione, essa prevede che le risorse di cui all'unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali». A seguito di tale modificazione, sebbene la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al proprio ricorso limitatamente alla parte in cui esso si riferisce appunto all'art. 12 della legge regionale n. 19 del 2009, non sia stata accettata dalla controparte essa può fondare, unitamente ad altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ed in effetti, dopo circa quattro mesi dalla sua entrata in vigore, la norma censurata è stata modificata in conformità ai rilievi sollevati dallo Stato e non risulta che essa abbia avuto attuazione; sussistono, dunque, pienamente le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.

Massima n. 34672

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale sostituisce il comma 2 dell'art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008. Questo articolo, al comma 1, autorizza la Giunta regionale a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione «nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale di principio»; esso, dunque, non individua autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare, facendo rinvio, in proposito, alla «normativa statale di principio». Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione statale e, precisamente, dall'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007. Il comma 2 dell'art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, nel testo introdotto dalla norma oggetto della presente questione, non tocca minimamente i requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Esso, invece, stabilisce, nel primo periodo, che il piano di stabilizzazione di cui al precedente comma 1, «riguarderà i dipendenti che matureranno i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo, che «Il rimanente personale che maturerà i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato». La norma, quindi, indica tale data per individuare i soggetti interessati in via immediata dalla stabilizzazione. Il riferimento alla maturazione dei requisiti in epoca successiva alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo della norma, non può certamente implicare alcuna modifica in senso estensivo dei requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Il richiamo resta sempre quello ai requisiti «di legge», onde la norma censurata finisce con il prefigurare un'ulteriore stabilizzazione solamente a condizione che ricorrano i presupposti stabiliti dalla legislazione dello Stato. Conseguentemente, nessuna stabilizzazione è possibile, neppure in virtù dell'art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti richiesti dalla disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo per i quali tale disciplina non consente alcuna stabilizzazione. Così ricostruito il significato della norma impugnata, deve escludersi un contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., appunto perché rispetta i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione e, in particolare, non amplia il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito dalla suddetta normativa dello Stato.

Massima n. 34673

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, il quale dispone che «Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioè, ai fini della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato. In sostanza, l'art. 54, comma 2, della legge calabrese non prevede l'assunzione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa, invece, stabilisce l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato. La norma censurata non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevede alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a cagione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell'amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8];

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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