Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2010
Corte cost., sent. 14 maggio 2010, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2010
- Data di deposito
- 14 maggio 2010
- Data di decisione
- 10 maggio 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:177
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 34664
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio, quale componente del tribunale in composizione collegiale, del giudice che, in origine investito del giudizio direttissimo conseguente ad arresto in flagranza di reato per lo stesso fatto nei confronti delle stesse persone, aveva convalidato l'arresto, applicato la misura cautelare e che, avendo ravvisato una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, aveva dichiarato il proprio difetto di cognizione in favore del tribunale collegiale. Invero, nessuna menomazione dell'imparzialità del giudice può essere ravvisata poiché la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto fondata esclusivamente sulla valutazione del medesimo materiale processuale utilizzato per formulare l'originaria imputazione e per richiedere la misura restrittiva della libertà personale, non è di per sé idonea ad integrare il carattere di una valutazione di contenuto ma si risolve in una valutazione astratta delle risultanze processuali. Quanto all'asserita disparità di "trattamento normativo" rispetto ad altre situazioni simili, già ritenute dalla Corte idonee a pregiudicare l'imparzialità del giudizio, va rilevato che le ipotesi poste a raffronto non sono omogenee. Infatti, ciò che ha condotto la Corte a ravvisare la situazione di incompatibilità non è stata la valutazione sulla diversa qualificazione giuridica, quanto piuttosto il fatto che tale diversa qualificazione è derivata da un apprezzamento approfondito di elementi concernenti il merito dell'accusa. Sulla incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, le cui norme sono poste a tutela dei valori costituzionali della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, v., citata, sentenza n. 224 del 2001. In particolare, sulla imparzialità del giudice, che richiede che la funzione di giudicare sia assegnata a un soggetto "terzo", v. citata, sentenza n. 155 del 1996. Sui presupposti della incompatibilità endoprocessuale, v. citate, sentenze n. 131 del 1996 e n. 401 del 1991. Su ipotesi di incompatibilità ravvisate dalla Corte in situazioni idonee a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, concernenti casi in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto è derivata da un apprezzamento approfondito di elementi riguardanti il merito dell'accusa, v., citate, sentenze n. 400 del 2008, n. 453 e n. 455 del 1994, n. 399 del 1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione dal Tribunale di La Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2010.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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