Corte costituzionale
Sentenza n. 150/2010
Corte cost., sent. 29 aprile 2010, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/2010
- Data di deposito
- 29 aprile 2010
- Data di decisione
- 26 aprile 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 45 del 23 dicembre 2008
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 45 del 23 dicembre 2008
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 45 del 23 dicembre 2008
- art. 13, legge della Regione Puglia n. 45 del 23 dicembre 2008
- art. 18, legge della Regione Puglia n. 45 del 23 dicembre 2008
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 15, comma 7, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997
- decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997
- art. 6, legge n. 251 del 10 agosto 2000
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 65, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
Massime
Massima n. 34608
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18, della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto le censure riguardanti la ritenuta violazione dei commi primo e secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost. sono presenti solo nel dispositivo del ricorso, mentre è omesso qualsiasi accenno alle stesse sia nella parte motiva del medesimo ricorso, sia nell'allegata Relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.
Massima n. 34609
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45. Appare evidente il contrasto tra quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2008, che prevede, per la sola Regione Puglia, un'eccezione alla regola generale, e il principio fondamentale sancito dal legislatore statale, secondo il quale l'accesso alla dirigenza sanitaria avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami; contrasto reso evidente dalla considerazione che la disposizione legislativa oggetto di censura elude il necessario filtro del concorso pubblico (senza che tale eccezione venga ad essere giustificata da interessi pubblici ulteriori, né da particolari situazioni di emergenza), prevedendo espressamente che la stabilizzazione di personale «assunto a tempo determinato» avvenga «in deroga a quanto previsto dal d.P.R. 483/97». Anche l'art. 4 della legge regionale - prevedendo l'inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato nelle direzioni sanitarie - contravviene alla regola generale desumibile dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La suddetta normativa, cui fa riferimento anche l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al quadriennio 1998-2001, per la dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, stabilisce che l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile l'espletamento di procedure concorsuali e selettive, alle quali si può accedere solo se in possesso, oltre che del titolo di laurea in medicina e chirurgia, anche di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Sulla "tutela della salute", v. citate sentenze n. 295/2009, n. 105/2007 e n. 422/2006. Sulla regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 9/2010, n. 293/2009, n. 363, n. 205, n. 81/2006, n. 465, n. 159/2005, n. 205, n. 34/2004 e n. 1/1999.
Massima n. 34610
È costituzionalmente illegittimo l'art. 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 per violazione del principio fondamentale dell'accesso alla dirigenza sanitaria - in questo caso non medica - senza la previsione di pubblico concorso. Infatti, l'art. 18 della legge regionale in esame - stabilendo «l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica (di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", e alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763) del personale laureato non medico, in servizio presso le aziende sanitarie locali (ASL) della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale e al quale è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale» -, si pone in contrasto con il principio fondamentale contenuto nel primo periodo dell'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che, nello stabilire la procedura per l'accesso alla dirigenza per i citati profili professionali, prevede la procedura concorsuale «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale», cioè «[...] mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine».
Massima n. 34611
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45. Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (ex art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali. Nella specie, la disposizione denunciata, non prevedendo l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per gli studi medici e odontoiatrici, finisce con il disattendere il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8- ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (norme di principio) che stabilisce la necessità di tale autorizzazione «per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure». La circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.
Massima n. 34612
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l'art. 39 della legge della Regione Puglia 30 aprile 2009, n. 10, che ha integralmente modificato il testo della norma impugnata, medio tempore priva di applicazione. Per effetto di tale modifica, si sono determinate la completa eliminazione della disposizione impugnata e la preclusione di qualunque sua futura applicazione; sicché, avendo la disposizione modificativa contenuto completamente innovativo rispetto alla previgente disciplina sulla quale non è possibile trasferire l'originaria questione di legittimità costituzionale e avendo la difesa della Regione Puglia, in sede di discussione, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è venuta meno ogni ragione della controversia. In senso analogo, v. citata sentenza n. 289/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria);
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della stessa legge regionale n. 45 del 2008, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 65 e 117, comma secondo, lettere m) e p), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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