Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2010
Corte cost., sent. 29 aprile 2010, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2010
- Data di deposito
- 29 aprile 2010
- Data di decisione
- 26 aprile 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 46 del 31 dicembre 2008
- art. 7, legge della Regione Calabria n. 1 del 15 gennaio 2009
- art. 8, legge della Regione Calabria n. 1 del 15 gennaio 2009
- art. 9, legge della Regione Calabria n. 1 del 15 gennaio 2009
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 2, comma 283, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 3, comma 4, decreto del Presidente consiglio ministri del 1° aprile 2008
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 8, comma 1, bis, decreto legislativo n. 502 del 31 dicembre 1992
- art. 1, comma 565, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Massime
Massima n. 34604
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per inidoneità di disposizione contenuta in provvedimento avente natura non normativa, ma emanato in attuazione di norma primaria, a fungere da principio fondamentale della legislazione statale. Infatti deve rilevarsi che il d.P.C.m. 1° aprile 2008, art. 3, comma 4, ha disposto il trasferimento dei rapporti di lavoro dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale in pedissequa attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, parimenti indicato come principio fondamentale dal Presidente del Consiglio: è a tale fonte legislativa, avente rango di norma primaria che, dunque, nel valutare la legittimità della normativa regionale censurata, occorre fare esclusivo riferimento.
Massima n. 34605
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46. La figura dei cd. medici incaricati è stata introdotta e disciplinata per la prima volta dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che così qualifica i medici «non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa». La norma regionale censurata, disponendo lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della Regione, ha, di fatto, trasformato, all'interno della Regione Calabria, rapporti parasubordinati in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. Tale disciplina è chiaramente lesiva delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica: spetta, infatti, al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria e di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare. Contravvenendo a tali principi, la norma censurata si è posta in contrasto con il citato art. 2, comma 283, della legge finanziaria per il 2008, che si limita a trasferire la titolarità del rapporto di lavoro dal Servizio sanitario nazionale a quello regionale e che costituisce principio fondamentale della legislazione dello Stato in materia. D'altra parte, la stessa norma, determinando la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha causato un considerevole aggravio di oneri finanziari a carico della Regione e, in definitiva, del Servizio sanitario nazionale. In tema di bilanciamento del coordinamento della finanza pubblica e l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, v. citate sentenze n. 94/2009, n. 203/2008.
Massima n. 34606
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46, va rigettata l'eccezione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2009, la quale ha aggiunto all'art. 6 della legge censurata un comma 2, secondo cui «Per il personale della dirigenza del ruolo sanitario si procederà ad apposita selezione concorsuale con la riserva fino al 50% dei posti a favore di quello con rapporto a tempo determinato individuato ai sensi del comma 1, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente». Invero, la introduzione di tale procedura concorsuale riguarda una tipologia contrattuale di personale dirigenziale diversa da quelle oggetto di censura, essendo riferita a quei dirigenti che avevano stipulato contratti di lavoro, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007.
Massima n. 34607
Sono costituzionalmente illegittimi, con riferimento all'art. 97 della Costituzione, gli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1. Sia nel caso della stabilizzazione dei medici reperiti per far fronte a situazioni di emergenza, sia nel caso dei medici titolari di "continuità assistenziale" di cui al successivo art. 8 e infine di quelli della medicina dei servizi di cui al censurato art. 9, la legge regionale non prevede idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente. Le norme censurate, dunque, prevedendo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli, semplicemente un previo giudizio di idoneità, si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso. In senso analogo, v. citate sentenze n. 9/2010, n. 191/2007, n. 205/2004, n. 34/2004, n. 427/2007, n. 190/2005, n. 517/2002 e n. 141/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria);
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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