Corte costituzionale

Sentenza n. 143/2010

Corte cost., sent. 23 aprile 2010, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/2010
Data di deposito
23 aprile 2010
Data di decisione
14 aprile 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:143

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • legge della Regione siciliana n. 22 del 5 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34590

In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, in quanto è palese che il giudice a quo non si è riferito genericamente alla legge regionale n. 29 del 1951, ma ha censurato questa legge «come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune». D'altra parte, la legge regionale n. 22 del 2007 è specificamente volta ad innovare le previgenti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali. Conseguentemente, benché non siano state nominativamente indicate dal rimettente, le disposizioni censurate sono certamente identificabili in quelle che disciplinano le cause di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale. Sull'impugnazione di un'intera legge o corpo normativo, senza che siano precisate le disposizioni censurate, v. citate sentenze n. 235/2009 e n. 372/2008.

Massima n. 34591

In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carente descrizione della fattispecie, poiché il remittente ha dato conto, per quanto in modo sintetico, della fattispecie al suo esame; sicché, gli elementi di fatto riportati dal giudice a quo , per quanto scarni, appaiono sufficienti a consentire alla Corte una valutazione della rilevanza della questione.

Massima n. 34592

In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità in ragione della ritenuta motivazione per relationem dell'ordinanza di rimessione, in quanto il rimettente, prima di affermare la non manifesta infondatezza della questione «in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritti e a cui espressamente si rinvia per brevità», ha sintetizzato le relative motivazioni, di modo che le argomentazioni a sostegno delle censure risultano chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione, senza rinvio ad atti ad essa esterni; inoltre, lo stesso remittente, ai parametri individuati dal ricorrente il Tribunale, ne aggiunge altri, motivandoli specificamente e formulando distinte censure.

Massima n. 34593

In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, in quanto il giudice a quo si fa espressamente carico di tale onere, ma esclude in modo non implausibile che sia possibile addivenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, visto il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Massima n. 34594

In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22, concernente l'omessa previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore di un Comune di grandi dimensioni, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 122 Cost. per omessa motivazione circa l'applicabilità di tale parametro alla Regione Siciliana, in quanto il remittente, pur se in modo sintetico, fornisce una motivazione sufficiente sul punto.

Massima n. 34595

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti, poiché in contrasto con il combinato disposto degli art. 3, 51 e 97 Cost. che impone la garanzia dell'esercizio del diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, nonché la distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali a salvaguardia dell'efficienza e imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità. Sulla potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell'Assemblea regionale, v. citate sentenze n. 162 e n. 20/1985 e n. 108/1969. Sul principio di cui all'art. 51 Cost., v. citate sentenze n. 25/2008, n. 288/2007 e n. 539/1990. In tema di tutela del fondamentale diritto di elettorato passivo, v. citata sentenza n. 276/1997, n. 84/1994, n. 463/1992 e n. 235/1988. Sul principio di continuità dell'ordinamento giuridico, v. citate ordinanze n. 223/2003 e n. 383/2002. In tema di cumulo delle cariche, v. citata sentenza n. 201/2003, n. 44/1997 e n. 235/1988, nonché sulla ratio delle incompatibilità, v. citate sentenze n. 97/1991 e n. 5/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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