Corte costituzionale

Sentenza n. 141/2010

Corte cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/2010
Data di deposito
23 aprile 2010
Data di decisione
14 aprile 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Lazio n. 9 del 6 aprile 2009
  • art. 3, legge della Regione Lazio n. 9 del 6 aprile 2009
  • art. 4, legge della Regione Lazio n. 9 del 6 aprile 2009
  • art. 5, legge della Regione Lazio n. 9 del 6 aprile 2009
  • legge della Regione Lazio n. 9 del 6 aprile 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34581

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9, deve essere disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure, in quanto, nella specie, il ricorso non solo si indirizza contro quattro dei cinque articoli di cui si compone la legge regionale n. 9 del 2009, ma introduce un thema decidendum omogeneo, in quanto il ricorrente censura la scelta - sottesa all'intero testo legislativo impugnato - di disporre dotazioni di «risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie», opportuni «incentivi economici» e conseguenti «adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali» derivanti dalla scelta compiuta. Sull'ammissibilità di impugnative contro intere leggi, caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, v., citate, sentenze n. 201/2008, n. 238 e n. 22/2006, n. 359/2003.

Massima n. 34582

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9, deve essere disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per difetto di interesse attuale all'impugnazione. Per un verso, infatti, l'iniziativa del ricorrente, nell'individuare un termine entro il quale la legge regionale impugnata è destinata comunque a riprendere efficacia, quello cioè della avvenuta attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, non determina la carenza di interesse rispetto alle censure di legittimità costituzionale indipendenti dalla dedotta violazione dell'accordo concluso in data 11 luglio 2007. Per altro verso, deve osservarsi che in ogni caso permane - rispetto a tutte le censure - l'interesse del ricorrente alla decisione dell'impugnazione, anche in relazione alla possibilità che il suddetto provvedimento possa, in ipotesi, formare oggetto di atti di autotutela da parte della stessa autorità emanante. Infatti, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche. Del resto, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile. In senso analogo, v. citate sentenze n. 133, 118/2006 e n. 407/2002.

Massima n. 34583

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani). Nell'ipotesi in esame, la legge impugnata nulla dispone quanto alla copertura finanziaria degli oneri di spesa sicuramente derivanti dall'istituzione dei distretti socio-sanitari montani, in quanto sono stati previsti, nell'ordine: nuove dotazioni di «risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie»; opportuni «incentivi economici»; conseguenti «adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali»; nonché - oltre alla possibilità di derogare a quanto previsto «in materia di parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per il contenimento della spesa» - l'istituzione di un servizio obbligatorio di eliambulanza, presso ogni presidio ospedaliero di montagna. Né in senso contrario può valere il rilievo che «le maggiori spese verranno concretamente disposte mediante i provvedimenti attuativi» della disciplina legislativa in esame, giacché è proprio la legge regionale n. 9 del 2009 a costituire la «loro fonte primaria», donde la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. Del pari, ricorre la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con il principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», desumibile dal già citato art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. Sui criteri di chiarezza e solidità del bilancio, v. citata, sentenza n. 359/2007; e sulla copertura delle leggi di spesa di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., v. citata sentenza n. 213/2008. Sul coordinamento della finanza pubblica, v., citate, sentenze n. 100, n. 52/2010, n. 237, 139/2009 e n. 193/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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