Corte costituzionale
Sentenza n. 124/2010
Corte cost., sent. 1° aprile 2010, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/2010
- Data di deposito
- 1° aprile 2010
- Data di decisione
- 24 marzo 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Calabria n. 38 del 11 novembre 2008
- art. 2, legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- art. 3, comma 1, legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- art. 5, comma 2, legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- art. 5, comma 3, legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- allegato sub 1, punto 2.3, legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- Allegato sub 1, punto 2.3, legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- Allegato sub 1, punto 4.2, lett. f), legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- Allegato sub 1, punto 4.2, lett. i), legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- Allegato sub 1, punto 4.2, lett. l), legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
- Allegato sub 1, punto 4.2, lett. o), legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 41, Costituzione
- legge n. 120 del 1° giugno 2002
- protocollo di Kyoto del 11 dicembre 1997
- direttiva CE n. 32 del 5 aprile 2006
- art. 1, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
- art. 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 97, Costituzione
- art. 2, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 3, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 239 del 23 agosto 2004
Massime
Massima n. 34535
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, 38, proposta in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e ) e s ), della Costituzione. Il ricorrente si è, infatti, limitato, in modo apodittico, ad affermare che la disposizione censurata, nel sospendere i procedimenti di autorizzazione per gli impianti eolici, si pone in contrasto con la normativa statale, posta a tutela sia della concorrenza e dell'ambiente, nonché con il diritto degli operatori commerciali del settore, perché ne comprime gravemente il diritto di espletare la propria attività in condizione di parità con gli altri operatori.
Massima n. 34536
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la inderogabilità della normativa statale attuativa della disciplina comunitaria. Risulta, infatti, evidente il contenuto non derogabile delle statuizioni contenute nella direttiva n. 2001/77/CE, di cui il d.lgs. n 387 del 2003 costituisce attuazione, in quanto il legislatore comunitario, nel porre a carico degli Stati membri l'obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tal uopo indicato i termini entro i quali essi devono raggiungere determinati risultati.
Massima n. 34537
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione in quanto prospettata in relazione a due distinte fattispecie tra loro non omogenee, poiché anche alla parte di disposizione che concerne la sospensione dei lavori non ancora eseguiti degli impianti autorizzati è applicabile il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto la sua ratio è di semplificare i procedimenti amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili al fine di rendere più rapida la loro costruzione, non potendosi, quindi, limitare l'efficacia di tale principio al mero rilascio formale del provvedimento di autorizzazione.
Massima n. 34538
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di interesse stante l'intervenuta modifica della disciplina impugnata, in quanto sebbene la norma impugnata abbia cessato di avere efficacia a seguito della sua sopravvenuta modifica, essa ha, comunque, avuto applicazione. In senso analogo, v. citata sentenza n. 282/2009.
Massima n. 34539
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38. Infatti, la disposizione denunciata, nello stabilire un'ulteriore sospensione di sessanta giorni, rispetto a quella di centoventi giorni inizialmente prevista dall'art. 53 della legge regionale n. 15 del 2008, si pone in contrasto con la norma di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 - avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" -, il quale, nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa il termine massimo per la sua conclusione in centottanta giorni. Anche la parte della norma censurata che, in virtù del richiamo all'art. 53, della legge regionale n. 15 del 2008 dispone la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti assentiti, si pone in contrasto con l'indicato parametro costituzionale, in quanto elusiva dei principi fondamentali di semplificazione e celerità amministrativa, risultando inutile il rilascio dell'autorizzazione se ad esso non consegue la possibilità del suo concreto utilizzo. Sul d.lgs. n. 387 del 2003 e sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", v. citate sentenze n. 364/2006 e n. 282/2009.
Massima n. 34540
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42. Infatti, con la disposizione censurata, il legislatore regionale stabilisce limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, operando così in modo diametralmente opposto rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali, nell'incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.
Massima n. 34541
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità delle censure proposta con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.
Massima n. 34542
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42. Con la disposizione in esame, il legislatore regionale, ha posto una disciplina che contrasta con il principio di cui all'art. 41 della Costituzione, in quanto sottrae il 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici (che abbiano preferibilmente partenariato calabrese), ponendo, peraltro, a loro carico una serie di condizioni (che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese) estranee all'oggetto della autorizzazione ottenuta. Orbene, discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio secondo cui la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, discendendo da ciò il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea. In senso analogo, citata sentenza n. 207/2001.
Massima n. 34543
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, nella parte in cui, prevedendo la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti, le quali devono essere conformi alle sopravvenute norme contenute nella legge regionale, darebbero a queste ultime efficacia retroattiva, in violazione dei principi di buona fede, di affidamento e di certezza del diritto, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, così impedendo la prosecuzione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso con ulteriore violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che impongono la conclusione degli stessi con un provvedimento motivato. Infatti, se da un lato, in applicazione del principio tempus regit actum , ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere, dall'altro, la persona che ha dato avvio al procedimento di autorizzazione oggetto della disposizione impugnata è titolare di una mera aspettativa. Sicché anche in assenza di una situazione giuridica consolidata in capo al richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del principio di affidamento. Neppure risultano violati i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto il legislatore regionale, nel tenere conto della mutata disciplina in tema di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di energia alternativa contenuta nella legge n. 42 del 2008, frutto di una diversa valutazione degli interessi pubblici ad essa sottesi, si è limitato ad impedire il rilascio di provvedimenti con essa in contrasto senza prevedere alcuna deroga ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990. Sul principio dell'affidamento, v. citata sentenza n. 24/1999.
Massima n. 34544
In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1, punto 2.3., della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata per genericità. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.
Massima n. 34545
È costituzionalmente illegittimo l'allegato sub 1, punto 2.3., della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42. La norma impugnata si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, il quale fissa i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Il legislatore regionale ha assunto un criterio di individuazione degli impianti autorizzabili sulla base della mera denuncia di attività, difforme da quello del legislatore statale che, senza tener conto della tipologia della fonte utilizzata, fissa in un'unica soglia di produzione il limite che consente l'accesso al procedimento di DIA. L'eterogeneità delle discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende palese anche la violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, che consente l'individuazione di soglie diverse di potenza rispetto a quelle indicate dalla tabella, ma solo a seguito di un procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il quale impedisce ogni autonomo intervento legislativo regionale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 364/2006, n. 282, 166/2009.
Massima n. 34546
In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1, punto 4.2., lett. f ), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata per genericità. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.
Massima n. 34547
È costituzionalmente illegittimo l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. f ), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata pone di fatto una limitazione all'installazione di impianti eolici. La normativa statale di cornice non contempla, infatti, alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili alla installazione di impianti alimentati da fonte eolica assumendo a tal fine rilievo l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale rinvia ad apposite linee guida il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». Tale disposizione abilita, poi, le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Ma, al momento, non risulta che queste ultime siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata. In senso analogo, in materia, sul ruolo della Conferenza unificata, v. citate sentenze n. 282 e 166/2009.
Massima n. 34548
In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1, punto 4.2., lett. i ), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata per genericità. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.
Massima n. 34549
È costituzionalmente illegittimo l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. i ), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, in quanto la disposizione denunciata si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede, quale suo atto conclusivo, il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale indicato dalla norma regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.
Massima n. 34550
In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1, punto 4.2., lett. l ) e o ), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata per genericità. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si evince, da un lato, che attraverso il richiamo all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; dall'altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della suddetta materia.
Massima n. 34551
È costituzionalmente illegittimo l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. l ) ed o ), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42. Le disposizioni censurate si pongono in contrasto con i principi stabiliti dalla normativa statale (d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6, e legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f), in quanto prevedono oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali e, quindi, si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale. La disciplina impugnata, infatti, prescinde dall'esistenza di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, presupposto quest'ultimo previsto dall'art. 1 sopra indicato che legittima la previsione di misure di compensazione finalizzate al riequilibrio ambientale in deroga al principio fondamentale fissato dal citato art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003. In senso analogo, v. citate sentenze n. 282/2009 e n. 383/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, dell'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 42 del 2008, così come proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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